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Sez. 2, Sentenza n. 134 del 19/01/1968 (Rv. 330981 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE, RECESSO E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN TRONCO (O PER GIUSTA CAUSA) - COLPA DEL LAVORATORE CONTESTATA SUCCESSIVAMENTE ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1968-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/330981-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE, RECESSO E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN TRONCO (O PER GIUSTA CAUSA) - COLPA DEL LAVORATORE CONTESTATA SUCCESSIVAMENTE ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO - IRRILEVANZA.*

Qualsiasi colpa, sia pure gravissima, del prestatore d'opera, se contestata successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, non puo modificarne la causa di Estinzione. Conforme alle sentenze n.1281-67, massima n.327821 1442-65.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)