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Sez. U, Sentenza n. 395 del 19/01/1988 (Rv. 456955 - 01)

PROFESSIONISTI - INGEGNERI ED ARCHITETTI - CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI - DECISIONI IN SEDE GIURISDIZIONALE AVVERSO PRONUNCIA DI CONSIGLIO LOCALE DELL'ORDINE - COMUNICAZIONE AL RECLAMANTE DELLA SEDUTA FISSATA PER LA DISCUSSIONE DELL'IMPUGNAZIONE - DIFETTO - NULLITÀ DELLA DECISIONE.*
Stato
decisa il 1988-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456955-01

PROFESSIONISTI - INGEGNERI ED ARCHITETTI - CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI - DECISIONI IN SEDE GIURISDIZIONALE AVVERSO PRONUNCIA DI CONSIGLIO LOCALE DELL'ORDINE - COMUNICAZIONE AL RECLAMANTE DELLA SEDUTA FISSATA PER LA DISCUSSIONE DELL'IMPUGNAZIONE - DIFETTO - NULLITÀ DELLA DECISIONE.*

Il consiglio nazionale degli ingegneri, adito in Sede giurisdizionale con reclamo avverso pronuncia del locale consiglio dell'ordine, è tenuto a dare comunicazione al reclamante della seduta fissata per la discussione dell'impugnazione, a pena di nullità del relativo procedimento, tenuto conto che siffatta comunicazione è imposta dall'inderogabile esigenza di assicurare il contraddittorio ed il diritto di difesa, e che la contraria previsione dell'art. 7 del d.m. 1 ottobre 1948, nella parte in cui contempla la facoltà, non l'Obbligo, di mettere il professionista in condizione d'intervenire e di essere sentito, va disapplicata in quanto lesiva di detto diritto. (V 1644/80, mass n 405240; (V 2445/77, mass n 386161).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Regio Decr. 23/10/1925 num. 2537 CORTE COST., DM 01/10/1948 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)