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Sez. L, Sentenza n. 81 del 07/01/2009 (Rv. 606314 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE | Ristrutturazioni o riconversioni aziendali - Mobilità dei lavoratori - Criteri di scelta del personale da sospendere - Modifica dei criteri inizialmente previsti nel programma - Possibilità - Limiti - Condizioni - Ulteriore decreto di proroga o distinta domanda di integrazione salariale che contempli i diversi criteri - Necessità - Licenziamenti intimati in applicazione dei nuovi criteri in difetto delle indicate condizioni - Legittimità - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606314-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE

In sede di messa in mobilità dei lavoratori a seguito di ristrutturazioni o riconversioni aziendali, dovendo la riduzione del personale seguire un "iter" procedimentale, non è consentito determinare un mutamento dei criteri di scelta del personale da sospendere, con l'abbandono dei criteri inizialmente previsti nel programma e la contestuale adozione di altri criteri diversi che lascino più ampi spazi di discrezionalità all'imprenditore, e che per di più siano suscettibili di determinare per il loro contenuto il pericolo di diversità di trattamento o illegittime forme di discriminazione tra i lavoratori, potendosi operare un mutamento dei criteri selettivi solo a seguito di ulteriore decreto di proroga (che accerti la compatibilità del cambiamento con il programma già autorizzato) o distinta domanda di integrazione salariale che contempli i diversi criteri. Ne consegue che è illegittimo il licenziamento, intimato nell'ambito della procedura in applicazione dei nuovi criteri, in difetto delle indicate condizioni.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST., Contr. Coll. 17/10/2001

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)