Sez. U, Sentenza n. 1110 del 01/03/1989 (Rv. 462040 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CONTRATTI DELLA P.A. - IN GENERE - APPALTO CONCORSO - ANNULLAMENTO DEGLI ATTI - PARTECIPANTE AL CONCORSO - IMPUGNAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CONTRATTI DELLA P.A. - IN GENERE - APPALTO CONCORSO - ANNULLAMENTO DEGLI ATTI - PARTECIPANTE AL CONCORSO - IMPUGNAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Qualora il comune, al fine di gestire direttamente il servizio di nettezza urbana, annulli gli Atti e le operazioni di un appalto- concorso in precedenza bandito per l'affidamento del servizio medesimo in concessione a terzi, deve riconoscersi, in favore dello imprenditore che abbia partecipato a detto concorso e si sia vista negare l'aggiudicazione, una posizione di interesse legittimo (non di mero fatto), e, quindi, la facoltà di tutelare tale posizione con impugnazione di quel provvedimento davanti al giudice amministrativo in Sede di giurisdizione di legittimità. (V 3207/74, mass n 371720).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 26 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 1, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 2 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)