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Sez. 1, Sentenza n. 22473 del 29/11/2004 (Rv. 578251 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - EFFETTO DEVOLUTIVO | Estensione - Limitazione dell'indagine ai profili dedotti dall'appellante - Sussistenza - Calcolo del termine di prescrizione - Contestazione dell'erroneità del computo operato dal primo giudice - Censura specifica - Necessità.
Stato
decisa il 2004-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578251-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - EFFETTO DEVOLUTIVO

L'appello costituisce un gravame ad effetto devolutivo limitato dalle censure proposte con l'atto di impugnazione, con la conseguenza che, qualora la sentenza di primo grado abbia dichiarato prescritta l'azione di responsabilità extracontrattuale, indicando puntualmente il "dies a quo" ed il "dies ad quem", l'appellante che intenda contestare la correttezza del computo ha l'onere di formulare sul punto uno specifico motivo di gravame, dovendo escludersi che il giudice di appello possa esaminare d'ufficio la relativa questione, se non compresa neppure implicitamente nelle questioni ritualmente proposte dall'impugnante.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 342

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)