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Sez. 2, Sentenza n. 5396 del 06/11/1985 (Rv. 442632 - 01)

SERVITÙ - PREDIALI - ESTINZIONE - IMPOSSIBILITÀ DI USO - MANCANZA DI UTILITÀ - RILEVANZA - CONDIZIONI - IMPOSSIBILITÀ DI ESERCIZIO DELLA SERVITÙ IMPUTABILI AD UNO DEI PROPRIETARI DEI FONDI - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442632-01

SERVITÙ - PREDIALI - ESTINZIONE - IMPOSSIBILITÀ DI USO - MANCANZA DI UTILITÀ - RILEVANZA - CONDIZIONI - IMPOSSIBILITÀ DI ESERCIZIO DELLA SERVITÙ IMPUTABILI AD UNO DEI PROPRIETARI DEI FONDI - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*

Il principio secondo cui l'impossibilità di fatto di usare della servitù o il venir meno dell'utilità della medesima non fanno estinguere la servitù se non è decorso il termine di venti anni ex artt. 1073 e 1074 cod. civ., si applica qualunque sia la causa dell'impossibilità di Esercizio della servitù, e cioè anche se tale causa si identifichi in fatti imputabili al proprietario del fondo servente od a quello del fondo dominante. (V 1510/80, mass n 405067; (V 1785/83, mass n 426637).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1073, Cod. Civ. art. 1074

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)