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Sez. U - , Sentenza n. 8906 del 14/05/2020 (Rv. 657627 - 04)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Divieto di iscrizione a partiti politici - Illecito disciplinare previsto dall’art. 3, comma 1, lett. h) del d.lgs. n. 109 del 2006 – Magistrati in aspettativa e fuori dal ruolo organico della magistratura – Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2020-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657627-04

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

Il divieto per i magistrati di iscrizione ai partiti politici, che si ricava dall'art. 3, comma 1, lett. h), del d.lgs. n. 109 del 2006, vale indistintamente per tutti, sia che svolgano funzioni giudiziarie sia che siano collocati in aspettativa e fuori dal ruolo organico della Magistratura per qualunque ragione, ivi compreso lo svolgimento di un mandato elettorale e/o amministrativo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/10/2006 num. 109 art. 3 com. 1 lett. H CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)