Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera
Testo in vigore al
Art. 48 Copertura delle spese
1. Non hanno diritto all'assegno previsto dall'articolo 47 i laureati che godono di borse di studio di importo pari o superiore. Se la borsa di studio e' di importo inferiore, si fara' luogo soltanto al pagamento della differenza.
2. Le spese per il pagamento degli assegni possono essere sostenute fino ad un massimo del 65 per cento dallo Stato che vi provvede con il fondo nazionale ospedaliero previsto dall'articolo 33, restando la rimanente parte a carico dell'ente ospedaliero presso il quale viene compiuto il tirocinio, anche se questo e' effettuato presso ospedali clinicizzati o cliniche convenzionate con un ente ospedaliero.
3. Per il pagamento degli assegni agli interni degli istituti clinici, direttamente gestiti dalle universita', il Ministro per la pubblica istruzione, con suo decreto, provvede annualmente a ripartire tra le universita' le somme occorrenti alla copertura delle spese non coperte col fondo ospedaliero, prelevandole dal fondo destinato a borse di studio, di cui all'articolo 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, sino ad un importo massimo del 10 per cento del fondo stesso.
Art. 49 Sottocommissioni esami di Stato di abilitazione
1. I primari degli ospedali regionali e degli ospedali ritenuti idonei al tirocinio saranno chiamati a far parte delle sottocommissioni di esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgico.
Art. 50 Convenzioni tra universita' ed enti ospedalieri
1. Qualora, in ordine alla stipula di convenzioni tra universita' ed enti ospedalieri, si manifestino contrasti od ostacoli non superabili dalle due parti od anche in sede di approvazione delle convenzioni medesime da parte delle autorita' vigilanti, ogni decisione e' demandata ai Ministri per la pubblica istruzione e per la sanita' o, a richiesta di essi, al Comitato interministeriale per la programmazione economica.
Titolo VII. Case di cura private
Art. 51 Requisiti da determinarsi con decreto del Ministro per la sanita'
1. Le case di cura private sono sottoposte alla vigilanza del Ministero della sanita'.
2. Il Ministro per la sanita', con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanita', stabilisce:
a) le norme tecniche costruttive, i requisiti, le attrezzature ed i servizi di cui devono essere dotate le case di cura private in relazione al tipo di attivita' in esse esercitato;
b) le norme sull'ordinamento dei servizi e del personale;
c) i requisiti necessari per l'esercizio della funzione di "direttore sanitario responsabile".
3. La denominazione delle case di cura private deve essere sempre preceduta o seguita dalla indicazione "casa di cura privata": non possono essere usate frasi o denominazioni atte a ingenerare confusione con gli ospedali o istituti pubblici di cura o cliniche universitarie.5
Art. 52 Autorizzazione all'apertura di case di cura private - Infrazioni
1. Chiunque intende aprire una casa di cura privata o ampliare o trasformare una casa di cura preesistente, deve inoltrare domanda al medico provinciale, indicando la speciale natura dell'attivita' sanitaria che in essa dovra' essere svolta, le sue attrezzature igienico-sanitarie e la dotazione dei posti-letto che si intendono istituire.
2. Alla domanda devono essere allegati una planimetria dei locali ed un regolamento sull'ordinamento e sul funzionamento della istituenda casa di cura, in cui deve essere previsto, tra l'altro, un servizio continuativo di guardia medica.
3. Il medico provinciale, sentito il Consiglio provinciale di sanita', rilascia l'autorizzazione all'esercizio della casa di cura privata in base alle esigenze igienico-sanitarie ed alle altre condizioni previste dalla legge.
4. I progetti per la costruzione, l'ampliamento e la trasformazione di case di cura private devono essere approvati dal medico provinciale, sentito il Consiglio provinciale di sanita'.
5. Il medico provinciale, sentito il Consiglio provinciale di sanita', in caso di inadempienze alle disposizioni della presente legge e alle condizioni inserite nell'atto di autorizzazione, puo' diffidare la casa di cura ad eliminarle entro un congruo termine da stabilire nell'atto di diffida, trascorso il quale ordina la chiusura della casa stessa, fino a quando non siano rimosse le cause che hanno determinato il provvedimento.
6. Nel caso di ripetute infrazioni alle norme della presente legge, il medico provinciale, salvo quanto disposto dal precedente comma, puo', sentito il Consiglio provinciale di sanita', revocare l'autorizzazione di apertura.5
Art. 53 Direttore sanitario responsabile - Convenzioni
1. Ogni casa di cura privata deve avere un direttore sanitario responsabile al quale e' vietata ogni attivita' di diagnosi e cura nella casa di cura privata stessa quando sia dotata di oltre 150 posti-letto, e che risponde personalmente al medico provinciale dell'organizzazione tecnico-funzionale e del buon andamento dei servizi igienico-sanitari.5
2. In particolare il direttore stabilisce i turni del servizio di guardia medica e adotta le necessarie misure in caso di manifestazioni di malattie infettive soggette a denunzia informandone immediatamente il medico provinciale e l'ufficiale sanitario competente.5
3. Ogni convenzione tra le case di cura private e gli enti o istituti mutualistici ed assicurativi per il ricovero dei propri iscritti e' soggetta all'approvazione del medico provinciale, il quale provvedera' con decreto, sentito il consiglio provinciale di sanita', dopo avere in ogni caso accertato che, nell'interesse pubblico e nel quadro delle direttive dei piani di programmazione, la casa di cura privata possiede i requisiti igienico-sanitari per assicurare una adeguata assistenza sanitaria in regime mutualistico-assicurativo e l'idoneita' ad assolvere soddisfacentemente gli impegni della convenzione.
4. Gli enti pubblici e gli istituti mutualistici e assicurativi possono stipulare convenzioni per il ricovero dei propri iscritti con le fondazioni e le associazioni di cui al quarto comma dell'articolo 1 non riconosciute come enti pubblici ospedalieri nonche' con gli istituti ed enti indicati nel quinto comma dell'articolo 1, previo il riconoscimento da parte del medico provinciale dell'esistenza dei requisiti richiesti dal precedente comma.
Titolo VIII. Disposizioni finali e transitorie
Art. 54 Istituzione, riconoscimento e concentrazione di enti ospedalieri e altre norme transitorie
1. Fino a quando non saranno costituite le Regioni a statuto ordinario e nei territori di esse, i provvedimenti di competenza del Presidente della Regione previsti negli articoli 4, 5, 6 e 17 sono adottati dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la sanita' di concerto col Ministro per l'interno per i provvedimenti di cui agli articoli 4, 5 e 17 e, relativamente ai provvedimenti di cui all'articolo 6, sulla base delle indicazioni contenute nei piani regionali ospedalieri in armonia col piano nazionale ospedaliero transitorio; l'atto di approvazione di cui all'articolo 9, decimo comma, e' di competenza del Ministro per la sanita'; l'atto di classificazione degli ospedali previsto dall'articolo 19 viene adottato dal medico provinciale, sentito il Consiglio provinciale di sanita'; e il rappresentante della Regione nel collegio dei revisori previsto dall'articolo 12 e' sostituito da un rappresentante della provincia, ove ha sede l'ente ospedaliero.
Art. 55 Norme sull'amministrazione degli enti ospedalieri
1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica, sentita una apposita Commissione parlamentare composta da dieci deputati e dieci senatori, e' delegato a emanare con decreto avente valore di legge formale le norme fondamentali sull'amministrazione e contabilita' dell'ente ospedaliero integrando e coordinando le disposizioni contenute nella legge 17 luglio 1890, n. 6972, e nel relativo regolamento di esecuzione di cui al regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99, e successive modificazioni e quelle contenute nel regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, con le norme contenute nella presente legge, avendo di mira il conseguimento di un'effettiva autonomia nonche' la salvaguardia delle competenze conseguenti e dei rapporti tra gli istituendi enti ospedalieri e lo Stato, le Regioni, le province e i comuni, lasciando, comunque, impregiudicata la competenza legislativa dell'ente regione.
Art. 56 Amministrazione dell'ente ospedaliero
1. Per quanto non disposto nella presente legge si applicano agli enti ospedalieri le norme contenute nella legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modificazioni, nel regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99, e nel regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, in quanto compatibili con le norme contenute nella presente legge, intendendosi sostituito al prefetto, vice prefetto, o prefettura il medico provinciale.
2. Fino a quando non saranno entrati in funzione gli organi di controllo previsti dal capo terzo del titolo V della legge 10 febbraio 1953, n. 62, la vigilanza sugli enti ospedalieri e' esercitata dal medico provinciale nelle forme e con le modalita' previste dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e dal regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99, e il controllo di merito e' esercitato, a norma del precedente articolo 16, ultimo comma, da un comitato provinciale per l'assistenza ospedaliera, presieduto dal medico provinciale e composto da cinque rappresentanti della provincia e da un rappresentante del comune capoluogo della provincia eletti nei modi previsti per i rappresentanti degli stessi enti nel comitato provinciale di assistenza e beneficenza, ed inoltre da un rappresentante dell'Amministrazione dell'interno, dei lavori pubblici e del lavoro della provincia, designati, rispettivamente, dal prefetto, dall'ingegnere capo del Genio civile e dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro.
3. Esercita la funzione di segretario un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanita'.
4. Per le Regioni non ancora costituite i sei membri di cui al punto 1) del primo comma dell'articolo 9 sono designati dal Consiglio provinciale della provincia dove ha sede l'ente ospedaliero.
Art. 57 Gestione finanziaria delle attivita' diverse da quella ospedaliera
1. Per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della presente legge e la nomina del commissario per la provvisoria gestione di cui al comma sesto dell'articolo 5, gli enti pubblici contemplati nel secondo comma dell'articolo 3 devono tenere una distinta gestione per le attivita' diverse da quelle ospedaliere, alla quale non possono essere destinati i mezzi finanziari previsti nel titolo V della presente legge.
Art. 58 Finanziamento per le costruzioni ed attrezzature ospedaliere
1. Fino a quando non saranno istituite le Regioni a statuto ordinario, il Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per la sanita', sulla base delle previsioni contenute nel piano nazionale ospedaliero e nel piano regionale ospedaliero, concede agli enti ospedalieri i contributi previsti dalla legge 3 agosto 1949, numero 589, e dalla legge 30 maggio 1965, n. 574, nei limiti da questa stabiliti.
Art. 59 Trasferimento del personale dipendente dagli enti pubblici al nuovo ente ospedaliero
1. Il personale sanitario, di assistenza immediata ed ausiliaria, il personale amministrativo, di ragioneria, di dattilografia, di archivio, d'ordine, subalterno, in servizio presso gli ospedali di cui al secondo comma dell'articolo 3, passa alle dipendenze dell'ente ospedaliero e viene inquadrato nei rispettivi ruoli, conservando in ogni caso le posizioni giuridiche ed economiche acquisite al momento del trasferimento.
2. Il passaggio viene disposto con decreto del medico provinciale di intesa con le rispettive amministrazioni.2
Art. 60 Composizione transitoria del comitato nazionale di programmazione ospedaliera
1. Per le Regioni non ancora costituite i membri di cui alla lettera a) dell'articolo 28 sono sostituiti dai presidenti dei comitati regionali per la programmazione ospedaliera di cui all'articolo 62.
Art. 61 Piano nazionale ospedaliero transitorio
1. Sino alla costituzione delle Regioni a statuto ordinario e limitatamente ai territori delle Regioni medesime, gli obiettivi e i criteri di cui ai precedenti articoli 26 e 27 sono stabiliti con decreto del Ministro per la sanita' di concerto col Ministro per la pubblica istruzione, per la parte di sua competenza.
2. Il piano nazionale ospedaliero transitorio e' elaborato, nel quadro della legge di programma e sulla base delle indicazioni dei singoli Comitati regionali per la programmazione ospedaliera, dal Ministro per la sanita', di intesa con i Ministri per il bilancio e per la programmazione economica, per il tesoro, per i lavori pubblici e del Ministro per la pubblica istruzione, per la parte di sua competenza, su parere del comitato nazionale per la programmazione ospedaliera, conformemente alle direttive del programma economico nazionale ed ai principi della presente legge, nonche', limitatamente ai territori meridionali, alle direttive del piano di coordinamento e con la riserva di investimenti di cui alla legge 26 giugno 1965, n. 717. Il piano e' sottoposto all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica.
3. Il piano nazionale ospedaliero transitorio stabilisce altresi' i criteri per la ripartizione nel territorio delle Regioni a statuto speciale dei mezzi finanziari dello Stato da destinare agli interventi per la costruzione di nuovi ospedali, per l'ampliamento, la trasformazione e l'ammodernamento di quelli esistenti e per l'acquisto delle relative attrezzature di primo impianto, ad integrazione degli interventi delle Regioni nelle medesime attivita'.
Art. 62 Comitato regionale per la programmazione ospedaliera
1. Per i territori delle Regioni non ancora costituite, il comitato regionale per la programmazione ospedaliera, da istituire presso ogni capoluogo di Regione a norma dei successivi commi del presente articolo, elabora, entro sei mesi dalla sua costituzione, un piano regionale ospedaliero avente durata non superiore a quella del programma economico nazionale, sentito il comitato regionale per la programmazione economica e consultati i comitati provinciali di cui all'articolo 30 della presente legge. Il predetto piano e' approvato con decreto del Ministro per la sanita' di concerto con il Ministro per il bilancio e per la programmazione economica.
2. Il piano previsto dal precedente comma, sulla base degli obiettivi e dei criteri stabiliti nel piano nazionale ospedaliero transitorio, indica, per il territorio regionale, le previsioni di impianto di nuovi ospedali, di ampliamento, trasformazione, ammodernamento e soppressione degli ospedali esistenti in relazione al fabbisogno dei posti-letto distinti per acuti, cronici e convalescenti, alla efficienza delle attrezzature, alla rete viabile ed alle condizioni geomorfologiche ed igienico-sanitarie della popolazione.
3. Il piano determina, inoltre, la sfera di azione di ciascun ospedale in coordinazione con gli altri operanti nella Regione e con la rete dei presidi sanitari locali.
4. Il piano prevede l'esistenza di almeno un ospedale generale di zona che sia in grado di servire una popolazione da venticinquemila fino a cinquantamila abitanti, di almeno un ospedale generale provinciale in grado di servire una popolazione fino a quattrocentomila abitanti e di almeno un ospedale regionale per ogni regione.
5. Il piano prevede la costituzione di nuovi enti ospedalieri, la fusione e la concentrazione di quelli esistenti in relazione alle esigenze di cui ai precedenti commi e tenuto conto anche dei criteri di economicita' di gestione.
6. Nessun ente pubblico potra' istituire nuovi ospedali che non siano previsti nel piano.
7. Parimenti, nessuna opera di costruzione, ampliamento, trasformazione, o ammodernamento potra' essere realizzata se non sia prevista nel piano, ferme le norme di cui agli articoli 26, 27 e 29 per la costruzione di opere destinate al ricovero e alla cura da parte della universita' e degli enti e istituti ecclesiastici previsti dall'ultimo comma dell'articolo 1.
8. Il comitato regionale per la programmazione ospedaliera e' composto:
a) da tre consiglieri di ciascuna amministrazione provinciale della Regione, due in rappresentanza della maggioranza ed uno in rappresentanza della minoranza eletti dal rispettivo consiglio provinciale;
b) da un rappresentante dell'amministrazione comunale dei capoluoghi di provincia, eletto dal consiglio comunale;
c) da tre rappresentanti delle amministrazioni ospedaliere designati dalle associazioni di categoria;
d) da un rappresentante degli istituti ed enti di cui al quinto comma dell'articolo 1;
e) da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori piu' rappresentative della Regione;
f) da quattro rappresentanti dei medici ospedalieri, di cui tre designati dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative ed uno designato dalla federazione degli ordini dei medici;
g) dai medici provinciali della Regione;
h) dal provveditore regionale alle opere pubbliche;
i) da un ispettore medico dell'ispettorato regionale del lavoro;
l) da tre rappresentanti degli enti mutualistici;
m) da due rappresentanti delle facolta' di medicina e chirurgia delle universita' esistenti nella Regione;
n) da un rappresentante delle case di cura private eletto dalle rispettive associazioni di categoria.
9. Il comitato elegge nel proprio seno il presidente.
10. Il comitato viene nominato, entro 40 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per la sanita' e dura in carica 4 anni.
Art. 63 Norme transitorie riguardanti il tirocinio
1. Sono abrogate le norme relative al tirocinio di pratica semestrale di cui alla tabella XVIII annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, ed ogni altra disposizione diversa o contraria, salvo quanto previsto dal successivo comma.
2. Le disposizioni della presente legge non si applicano a coloro che abbiano gia' compiuto il tirocinio di pratica semestrale in base alle norme della tabella XVIII del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, o che conseguiranno la laurea in medicina e chirurgia entro l'anno accademico 1968-1969. Questi ultimi, per altro, possono essere ammessi, a domanda, a compiere il tirocinio secondo le norme della presente legge.
Art. 64 Norme transitorie riguardanti i sanitari non di ruolo
1. Le norme delegate di cui agli articoli 40 e 43 dovranno prendere in adeguata considerazione, in base alla loro particolare natura, i servizi prestati dagli aiuti e dagli assistenti non di ruolo, ospedalieri ed universitari, attualmente in servizio sia di ruolo sia straordinario, volontario e incaricato, ai fini della ammissione agli esami di idoneita' ed ai fini della valutazione come titolo nei concorsi, che saranno banditi entro tre anni dalla data di entrata in vigore delle norme delegate.
Art. 65 Trasformazione degli istituti pubblici di ricovero e cura
1. Gli enti ospedalieri riconosciuti e costituiti ai sensi della presente legge alle cui dipendenze siano istituti di ricovero e cura e infermerie che non posseggano i requisiti per essere classificati fra gli ospedali previsti dal titolo III, possono ottenere, a domanda, e sempreche' il piano regionale ospedaliero ne ravvisi la opportunita' e la possibilita' dal punto di vista tecnico-sanitario, logistico e territoriale, l'autorizzazione del medico provinciale a trasformarli entro otto anni in uno dei tipi di ospedale previsti dalla presente legge.
2. Gli istituti di ricovero e cura e le infermerie, per i quali non venga ravvisata tale opportunita' e possibilita' di trasformazione non potranno esercitare l'attivita' ospedaliera a partire da un anno dall'entrata in vigore del piano regionale.
3. Gli enti ospedalieri di cui al presente articolo sono equiparati, ai fini della costituzione del consiglio di amministrazione, agli enti ospedalieri comprendenti ospedali di zona.
Art. 66 Estensione delle disposizioni sul mantenimento in servizio previsto dalla legge 10 maggio 1964, n. 336
1. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 10 maggio 1964, n. 336, relative al mantenimento in servizio fino al compimento del 70° anno di eta' dei sovrintendenti e direttori sanitari, dei direttori di farmacia e dei primari ospedalieri, si applicano anche nei confronti del predetto personale che sia stato successivamente trasferito da un ospedale ad altro di pari o superiore categoria.
Art. 67 Regioni a statuto speciale
1. Le Regioni a statuto speciale, ad eccezione di quelle che hanno in materia sanitaria potesta' legislativa primaria, devono adeguare la propria legislazione nella materia predetta ai principi stabiliti dalla presente legge e dalla legge di programmazione di cui al precedente articolo 26.
Art. 68 Durata in carica dei consigli di amministrazione esistenti
1. Fino al momento dell'insediamento dei nuovi consigli di amministrazione degli enti ospedalieri, restano in carica i consigli di amministrazione esistenti all'entrata in vigore della presente legge.