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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22857 del 09/11/2016 (Rv. 642997 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - SPESE GIUDIZIALI - IN GENERE | Esecuzione forzata - Riscossione di crediti previdenziali - Opposizione all'esecuzione - Regime delle spese processuali - Applicabilità dell'art. 152 disp. Att. cod. proc. civ. (nel testo anteriore al D.L. n. 269 del 2003) - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2016-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642997-01

ESECUZIONE FORZATA - SPESE GIUDIZIALI - IN GENERE

In tema di esecuzione forzata, alle spese processuali relative alla opposizione all'esecuzione, intrapresa per la riscossione di crediti previdenziali, non si applica l'art. 152, disp. att. c.p.c., nel testo anteriore al d.l. n. 269 del 2003, conv., con modif., dalla l. n. 326 del 2003, atteso che la suddetta norma si riferiva ai giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali, mentre l'opposizione all'esecuzione, pur iniziata per un credito riconducibile ad una prestazione di tale natura, ne suppone già il riconoscimento, avvenuto nel relativo giudizio di cognizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 618 com. 2, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)