Codice di Procedura Penale
Testo in vigore al
Art. 72 Comunicazione e notificazione della decisione sulla ricusazione
1. L'ordinanza che decide sulla ricusazione e' comunicata al pubblico ministero, ed a cura di questo e' notificata al ricusato e a chi ha proposto la ricusazione.
Titolo terzo. Delle parti
Capo I. Del pubblico ministero
Art. 73 Astensione del pubblico ministero
1. Il rappresentante del pubblico ministero non puo' essere ricusato per alcun motivo, ma ha la facolta' di astenersi per gravi ragioni di convenienza. Tali ragioni sono valutate insindacabilmente dall'immediato capo gerarchico.
Art. 74 Esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero o del pretore
1. Il pubblico ministero o il pretore per i reati di sua competenza inizia ed esercita con le forme stabilite dalla legge l'azione penale, a norma dell'articolo 1.
2. Il pubblico ministero, se ritiene che la competenza spetta al pretore, gli trasmette gli atti per il procedimento, salvo che intenda valersi della facolta' stabilita nel capoverso dell'articolo 31. Se il pubblico ministero ritiene che la cognizione del fatto non appartiene all'Autorita' giudiziaria ordinaria, trasmette gli atti all'Autorita' competente. In tal caso si applica la disposizione del capoverso dell'articolo 33, sostituito al mandato l'ordine di arresto.
3. Il pubblico ministero, qualora reputi che per il fatto non si debba promuovere l'azione penale, richiede il giudice istruttore di pronunciare decreto. Il giudice istruttore, se non ritiene di accogliere la richiesta, dispone con ordinanza l'istruttoria formale.7
4. Nel caso preveduto nel comma precedente il pretore provvede parimenti con decreto, informandone il procuratore del Re, il quale puo' richiedere gli atti e disporre invece che si proceda.7
Art. 75 Irretrattabilita' dell'azione penale
1. L'esercizio dell'azione penale non puo' sospendersi, interrompersi o farsi cessare, se non nei casi espressamente preveduti dalla legge.
Art. 76 Richieste e conclusioni del pubblico ministero
1. Nel corso del procedimento penale il giudice non puo' deliberare, se non sentito il pubblico ministero, salvi i casi eccettuati dalla legge.
2. Il pubblico ministero deve proporre richieste motivate e conclusioni specifiche, e non puo' rimettersi alla decisione del giudice.
3. Nel dibattimento il pubblico ministero propone oralmente le sue conclusioni e nello stesso modo puo' proporle nei procedimenti in camera di consiglio, quando ha facolta' d'intervenirvi. Negli altri casi deve proporle per iscritto.
Art. 77 Poteri coercitivi del pubblico ministero
1. Al pubblico ministero appartengono nell'esercizio delle sue funzioni gli stessi poteri che appartengono al giudice a norma dell'articolo 146.
Capo II. Delle parti private
Sezione I. Dell'imputato
Art. 78 Assunzione della qualita' di imputato
1. Assume la qualita' di imputato chi, anche senza ordine della autorita' giudiziaria, e' posto in stato di arresto a disposizione di questa ovvero colui al quale in un atto qualsiasi del procedimento viene attribuito il reato.
2. Fuori dei casi preveduti dalla disposizione precedente, quando si deve compiere un atto processuale rispetto al quale la legge riconosce un determinato diritto all'imputato si considera tale chi nel rapporto, nel referto, nella denunzia, nella querela, nella richiesta o nell'istanza e' indicato come reo e chi risulta, in qualsiasi fase del procedimento, compresa la fase delle indagini di polizia giudiziaria, indiziato di reita'.
3. L'autorita' giudiziaria o l'ufficiale di polizia giudiziaria, prima che abbia inizio l'interrogatorio, in qualsiasi fase del procedimento, deve avvertire l'imputato, dandone atto nel verbale, che egli ha la facolta' di non rispondere, salvo quanto dispone l'articolo 366, primo comma, ma che, se anche non risponde, si procedera' oltre nelle indagini istruttorie.
Art. 79 Durata, cessazione e riassunzione della qualita' di imputato
1. La qualita' di imputato si conserva in ogni stato e grado del procedimento, fino alla sentenza o al decreto indicato nel primo capoverso dell'articolo 3.
2. Nondimeno riassumono la qualita' di imputato il prosciolto nei casi indicati nella prima parte dell'articolo 404 e il condannato nel caso indicato nell'articolo 565.
Art. 80 Istanze e altre dichiarazioni dell'imputato detenuto
1. Le istanze, dichiarazioni e impugnazioni autorizzate dalla legge sono proposte dall'imputato detenuto o internato in uno stabilimento per misura di sicurezza con atto ricevuto dal direttore dello stabilimento. Esse sono iscritte in apposito registro, devono essere immediatamente comunicate all'Autorita' competente, ed hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall'Autorita' giudiziaria.
Art. 81 Impossibilita' d'identificare l'imputato con le sue generalita'
1. L'impossibilita' d'identificare l'imputato col suo vero nome e cognome e con le altre generalita' non ritarda ne' sospende l'istruzione, il giudizio e l'esecuzione, quando e' certa l'identita' fisica della persona.
Art. 82 False generalita' dell'imputato
1. Le false generalita' attribuite al vero imputato, per fatto di costui o di altri, anche se appartengono ad una diversa persona e l'imputato stesso e' stato condannato col nome di questa, sono rettificate a norma dell'articolo 149 in qualsiasi stato e grado del procedimento e anche nell'esecuzione, salvo quanto e' disposto nell'articolo 584.
Art. 83 Accertamento dell'identita' personale dell'imputato
1. Se si hanno elementi di prova atti a far dubitare che la persona presente nell'istruzione o nel giudizio non sia quella contro la quale e' diretta l'azione penale, il giudice che procede all'istruzione o al giudizio provvede immediatamente in camera di consiglio anche d'ufficio ai necessari accertamenti con le forme stabilite negli articoli 630 e 631 e puo' disporre l'assunzione di perizie e di ogni altro mezzo di prova. In tal caso il corso del procedimento puo' essere sospeso; ma, se vi sono altri imputati del medesimo fatto, il procedimento puo' continuare contro di essi.
Art. 84 Mancata identificazione dell'imputato
1. Quando il dubbio menzionato nell'articolo precedente non viene escluso dagli accertamenti eseguiti a norma dell'articolo stesso, il giudice con l'ordinanza che decide sull'incidente dichiara non ottenuta l'identificazione allo stato degli atti, ordina che sia sospesa l'istruzione o rinviato il giudizio riguardo alla persona non potuta identificare, ne dispone la liberazione se detenuta, e manda all'Autorita' di pubblica sicurezza di procedere ad ulteriori ricerche allo scopo di pervenire all'identificazione.
2. Quando l'incertezza e' stata cagionata dal fatto della persona non identificata, il giudice, salva l'azione penale se il fatto costituisce reato, puo' ordinarne la liberazione soltanto verso prestazione di cauzione o di malleveria, salvo che la persona stessa debba essere ricoverata in un manicomio.
3. L'ordinanza e' soggetta al ricorso per cassazione.
Art. 85 Dubbio sull'identita' personale dell'imputato nel giudizio di cassazione
1. Quando il dubbio sull'identita' personale dell'imputato sorge nel giudizio di cassazione la corte se lo ritiene fondato delega, anche d'ufficio, l'istruzione sull'incidente alla sezione istruttoria presso la corte d'appello del distretto in cui fu emesso il provvedimento impugnato, e provvede nel modo stabilito nei due articoli precedenti.
Art. 86 Dubbio sull'identita' personale dell'imputato nell'istruzione sommaria
1. Quando il dubbio sull'identita' personale dell'imputato sorge durante l'istruzione sommaria, il pubblico ministero richiede il giudice istruttore perche' proceda all'istruzione formale, con l'osservanza delle norme stabilite negli articoli 83 e 84.
Art. 87 Errore di persona relativo all'imputato
1. Quando in qualsiasi stato e grado del procedimento risulta evidente che si procede contro un determinato imputato per errore di persona, il giudice anche d'ufficio pronuncia immediatamente, in camera di consiglio sentenza con cui dichiara non doversi procedere enunciandone la causa nel dispositivo. Tale provvedimento non puo' essere differito in alcun caso, neppure quando si procede contemporaneamente contro altri imputati per lo stesso fatto.
Art. 88 Infermita' di mente sopravvenuta all'imputato
1. Quando l'imputato viene a trovarsi in tale stato di infermita' di mente da escludere la capacita' d'intendere o di volere, il giudice, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento, e salvo quanto e' stabilito negli articoli 245 e 258, dispone con ordinanza in ogni stato e grado del procedimento di merito, la sospensione del procedimento. In tal caso ordina, ove occorra, il ricovero dell'imputato in un manicomio pubblico, preferibilmente giudiziario.
Per gli accertamenti necessari il giudice puo' anche ordinare una perizia.
2. Se lo stato d'infermita' di mente risulta prima che il giudice sia stato investito dell'azione penale, il giudice istruttore provvede su richiesta, del pubblico ministero a norma della prima parte di quest'articolo. Il pretore provvede d'ufficio, informandone il procuratore della Repubblica.
3. Qualora l'imputato riacquisti la predetta capacita', il giudice ordina che il procedimento riprenda il suo corso.
4. La sospensione del procedimento non impedisce al giudice di compiere gli atti necessari per l'accertamento del reato.
5. La parte civile e il pubblico ministero quando agisce a norma dell'art. 105, possono dopo l'ordinanza di sospensione esercitare l'azione davanti al giudice civile, indipendentemente dal procedimento penale, senza pregiudizio della facolta' indicata nell'art. 24 nel caso in cui il procedimento penale riprenda il suo corso.
6. Nei confronti degli altri imputati il giudice puo' ordinare la separazione dei procedimenti anche nella istruzione o negli atti preliminari al giudizio. Se la separazione viene chiesta da uno degli altri imputati, il giudice decide con decreto motivato. Contro il divieto che nega la separazione l'interessato puo' proporre ricorso alla cassazione la quale decide anche nel merito.
Art. 89 Dubbio sulla morte dell'imputato
1. In ogni stato e grado del procedimento, quando sorge fondato dubbio sull'esistenza in vita dell'imputato, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del procedimento. Tale sospensione non impedisce il compimento degli atti necessari per l'accertamento del reato.
2. Se in seguito e' accertata l'esistenza in vita dell'imputato, la predetta ordinanza e' revocata e il procedimento penale riprende il suo corso. Se risulta la morte dell'imputato, il giudice provvede con sentenza.
3. Se in seguito si accerta che la morte fu erroneamente dichiarata, la sentenza di proscioglimento non piu' soggetta ad impugnazione si considera come non pronunciata. Essa non impedisce l'azione penale per il medesimo fatto e contro la stessa persona, salvo che sia sopravvenuta una causa estintiva del reato o per la quale non si puo' procedere.
Art. 90 Inammissibilita' di un secondo giudizio
1. L'imputato condannato o prosciolto anche in contumacia con sentenza divenuta irrevocabile non puo' essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze, salvo quanto e' disposto negli articoli 17, 89 e 402.
2. Se cio' nonostante viene di nuovo iniziato procedimento penale, il giudice in ogni stato e grado del procedimento pronuncia sentenza con cui dichiara non doversi procedere perche' l'azione penale non poteva essere esercitata.
Sezione II. Della parte civile
Art. 91 Diritto di costituirsi parte civile
1. Chi ha diritto di esercitare l'azione civile nel procedimento penale puo' costituirsi parte civile.
2. Le persone che non hanno il libero esercizio dei loro diritti non possono costituirsi parte civile, se non sono rappresentate, autorizzate od assistite nelle forme prescritte per l'esercizio delle azioni civili.
Art. 92 Effetti della costituzione di parte civile
1. La costituzione di parte civile una volta avvenuta produce i suoi effetti in ogni stato e grado del procedimento.
2. La costituzione di parte civile non equivale a querela.