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Corte costituzionale

Corte cost., Sentenza n. 502 del 1988

Decisione
decisa il 1988-04-21, depositata il 1988-05-05
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:502
Massime
2

Massime (2)

Massima n. 9095

  • Pensioni
  • Pensioni di riversibilità
  • Vedova di dipendente statale sposatosi dopo il collocamento a riposo e dopo il 65^ anno d'età
  • Requisiti per l'accesso al trattamento
  • Differenza di età fra i coniugi non superiore a 25 anni
  • Deroga in caso di matrimonio celebrato entro il 31 dicembre 1975
  • Omessa previsione
  • Illegittimità costituzionale parziale.
Leggi la massima
I requisiti che limitano l'accesso alla pensione di reversibilità da parte della vedova di pensionato sposatosi tardivamente (e, cioè, dopo la cessazione dal servizio e dopo il raggiungimento del 65^ anno d'età), non trovano giustificazione di sorta nel caso in cui l'instaurazione di un rapporto di coniugio sia rimasta impedita a causa dell'indissolubilità - anteriormente alla L. n. 898 del 1970 - di preesistente vincolo matrimoniale. Pertanto, è costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost., l'art. 81, comma terzo, d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 (recante norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), nella parte in cui - nei casi di impossibilità a contrarre nuove nozze per l'esistenza di precedente vincolo - non consente, per i matrimoni celebrati entro il 31 dicembre 1975, la deroga al requisito della differenza di età tra i coniugi non superiore ai venticinque anni. - S.n. 139/1979.

Norme impugnate

Parametri

Massima n. 9096

  • Pensioni
  • Pensioni di riversibilità
  • Vedova di pensionato degli istituti di previdenza presso il ministero del tesoro, sposatosi dopo il collocamento a riposo e dopo il 65^ anno d'età
  • Requisiti per l'accesso al trattamento
  • Differenza di età fra i coniugi non superiore a 25 anni
  • Deroga in caso di matrimonio celebrato entro il 31 dicembre 1975
  • Omessa previsione
  • Illegittimità costituzionale parziale .
Leggi la massima
Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87, va dichiarata l'illegittimità costituzionale conseguenziale dell'art. 6, comma secondo, L. 22 novembre 1962 n. 1646 (concernente le pensioni erogate dagli istituti di previdenza presso il Ministero del Tesoro) nella parte in cui - nei casi di impossibilità a contrarre nuove nozze per l'esistenza di precedente vincolo - non consente, per i matrimoni celebrati entro il 31 dicembre 1975, la deroga al requisito della differenza di età tra i coniugi non superiore ai venticinque anni. - cfr. massima precedente; v. anche S.n. 15/1980 (per effetto della quale, la differenza di età prescritta dall'art. 6 Cost. risulta elevata da venti a venticinque anni).

Norme impugnate

Parametri

  • art. 27 legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 81, terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) e dell'art. 6, secondo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro), promosso con ordinanza emessa il 14 gennaio 1985 dalla Corte dei conti - sezione III giurisdizionale - sul ricorso proposto da Patti Concetta, iscritta al n. 21 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1986; Visto l'atto di costituzione di Patti Concetta; Udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino; Udito l'avv. Giambattista Lazagna per Patti Concetta;
Con ordinanza emessa il 14 gennaio 1985 (R.O. n. 21 del 1986) la Corte dei conti, Sezione III giurisdizionale, sul ricorso proposto da Patti Concetta ha sollevato, questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato). La Patti, vedova di Orlando Salvatore, già dipendente dell'Amministrazione postale, ha impugnato, innanzi alla Corte dei conti, il provvedimento con il quale le è stato negato il trattamento di riversibilità in morte del marito, deceduto il 30 gennaio 1978, perché il matrimonio era stato contratto, addì 26 aprile 1972, dopo la cessazione dal servizio e dopo il raggiungimento del 65° anno d'età dell' ex dipendente, con differenza fra i due coniugi superiore (e non inferiore, come richiesto dell'art. 81, terzo comma, del T.U. 1092 del 1973) a 25 anni. Ricorda il giudice a quo la precedente sentenza della Corte costituzionale (n. 139 del 1979) che, con riguardo all'ipotesi così come in fattispecie - che il matrimonio non si fosse potuto celebrare tempestivamente in difetto di normativa divorzistica, ha eliminato la condizione della durata minima biennale, altro requisito coevamente già richiesto dal citato art. 81. La norma appare perciò ingiustamente discriminatoria quando il matrimonio non abbia potuto essere celebrato antecedentemente alla cessazione dal servizio a causa della carenza d'una legislazione divorzistica, che avrebbe potuto affrancare gli interessati da precedenti vincoli matrimoniali. Sotto tale profilo appare contrastare con l'art. 3 della Costituzione. Si è costituita la ricorrente rappresentata e difesa dall'Avv. Giambattista Lazagna. Nella memoria depositata il 14 ottobre 1985, rammentato che di fatto i coniugi convivevano sin dal 1948, si osserva che un giudizio di illegittimità costituzionale della norma in questione risolverebbe il problema proposto.
punto 1
L'art. 81, comma terzo del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (disciplinante il trattamento di quiescenza dei dipendenti statali) stabilisce che la pensione di riversibilità spetta alla vedova di pensionato, che abbia contratto matrimonio dopo la cessazione dal servizio, a condizione che non vi sia differenza d'età fra i coniugi superiore ai venticinque anni. La norma prevedeva anche che - nella medesima ipotesi di nozze contratte posteriormente al collocamento a riposo - il matrimonio avesse avuto durata almeno biennale. Senonché è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di quest'ultima disposizione per i matrimoni celebrati successivamente alla sentenza di scioglimento del precedente vincolo di uno dei due coniugi, pronunciata a norma della legge 1° dicembre 1970 n. 898. Ciò onde consentire, limitatamente a nuove nozze celebrate non oltre il 31 dicembre 1975, la pensione di riversibilità nei casi di impossibilità alla instaurazione di un regolare rapporto di coniugio, stante la indissolubilità di preesistente matrimonio. Secondo il giudice a quo la disposizione di cui all'odierna fattispecie, identica nelle sue premesse, produce ex art. 3 Cost. - irrazionale disparità.
punto 2
La questione è fondata. L'accesso alla pensione di riversibilità, nelle ipotesi in cui la celebrazione del matrimonio era rimasta impedita (anteriormente alla legge 1° dicembre 1970, n. 898) per l'esistenza di preesistente vincolo, esige nella razionalità del sistema l'omogeneità di tutte le situazioni relative; non v'è infatti giustificazione di sorta a una diversa disciplina, limitativa per un requisito rispetto all'altro. Di conseguenza va dichiarata, in parte qua l'illegittimità costituzionale dell'art. 81, comma terzo, testo unico approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nonché - a norma dell'art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87 - dell'art. 6, comma secondo, legge 22 novembre 1962, n. 1646, così come modificato per la differenza d'età (anni venticinque, anziché venti) per effetto della sentenza di questa Corte 15 febbraio 1980, n. 15.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 81, terzo comma, del t.u. approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) nella parte in cui - nei casi di impossibilità a contrarre nuove nozze per l'esistenza di precedente vincolo - non consente, per i matrimoni celebrati entro il 31 dicembre 1975, la deroga al requisito della differenza di età tra i coniugi non superiore ai venticinque anni; Dichiara, a norma dell'art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimità costituzionale, nella stessa parte e nei medesimi termini, dell'art. 6, secondo comma (modificato per effetto della sentenza di questa Corte 15 febbraio 1980, n. 15), legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro). Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: BORZELLINO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 5 maggio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI

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