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Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966

Testo in vigore al

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77 della Costituzione;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza di disporre ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia per il bilancio, per le finanze, per il tesoro, per la difesa, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti e l'aviazione civile, per le poste e le telecomunicazioni, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il lavoro e la previdenza sociale, per la marina mercantile, per la sanita' e per il turismo e lo spettacolo;
Decreta:

Art. 1

1. E' autorizzata la spesa di lire 148.000 milioni, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, per provvedere, in conseguenza delle alluvioni, mareggiate e frane verificatesi nell'autunno 1966:

  1. a) alle esigenze indicate nell'articolo 1, lettere b), d), e), f), g), h), della legge 9 aprile 1955, n. 279;

  2. b) alla riparazione e ricostruzione di ospedali clinicizzati, policlinici e cliniche universitarie, nonche' di scuole statali di ogni ordine e grado;

  3. c) al ripristino, a totale carico dello Stato, di ogni altra opera di interesse degli enti locali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi;

  4. d) al ripristino delle opere di conto dello Stato e delle opere di interesse degli enti locali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi, comunque finanziate, in corso di esecuzione al momento degli eventi calamitosi e limitatamente alla parte di lavori gia' eseguita;

  5. e) al ripristino, a totale carico dello Stato, delle opere idrauliche di seconda, terza, quarta e quinta categoria e delle naturali difese lungo i corsi d'acqua non classificati;

  6. f) alla costruzione di case ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, da assegnarsi in locazione alle famiglie non abbienti e rimaste senza tetto. Per l'attuazione dei programmi di cui alla presente lettera si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge 1 novembre 1965, n. 1179;

  7. g) al ripristino di marginamenti e di opere di altra natura interessanti le Lagune venete;

  8. h) all'acquisto, anche in deroga alle norme in vigore, di case di abitazione di recente costruzione o in corso di ultimazione aventi le caratteristiche di cui all'articolo 5 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, da assegnarsi in locazione alle famiglie rimaste senza tetto. Si applica anche agli effetti della presente lettera il secondo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni nella legge 1 novembre 1965, n. 1179. Gli acquisti sono effettuati a trattativa privata, sentito il parere dell'Ufficio tecnico erariale sulla congruita' del prezzo, e, ove occorra, quello del Consiglio di Stato sul progetto di contratto, ed entro i limiti di costo da determinarsi nei modi previsti dall'articolo 8 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito con modificazioni nella legge 1 novembre 1965, n. 1179. Essi godono dell'esenzione dalle imposte di registro e di bollo e dalla tassa di trascrizione ipotecaria. Gli immobili di cui alla presente lettera sono messi a disposizione dei Comuni indicati nei decreti emanati o da emanarsi ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914.

2. Sono comprese tra le opere indicate nel precedento comma anche le strade non statali, ancora non classificate.

3. Le opere di ripristino previste nel presente articolo possono essere realizzate con i miglioramenti tecnicamente indispensabili.

4. La predetta somma sara' stanziata in ragione di lire 10.000 milioni, di lire 81.870 milioni e di lire 56.180 milioni, rispettivamente negli anni finanziari 1966, 1967 e 1968.16a

Art. 3

1. E' autorizzata la spesa di L. 2.500 milioni per la costruzione della nuova sede dell'Archivio di Stato in Firenze.

2. La spesa di cui al precedente comma sara' stanziata nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di milioni 1.000 e 1.500 rispettivamente negli anni finanziari 1967 e 1968.13a

Art. 4

1. E' autorizzata la spesa di lire 17.500 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, per provvedere, a totale carico dello Stato, nelle circoscrizioni territoriali di competenza degli Uffici del genio civile per le opere marittime:

  1. a) al ripristino, con i miglioramenti tecnicamente indispensabili, delle opere dei porti classificati e dei relativi impianti ed attrezzature di proprieta' dello Stato e delle opere dei porti e degli approdi di IV classe, distrutte o danneggiate dalle mareggiate;

  2. b) al ripristino, con i miglioramenti tecnicamente indispensabili, delle opere a difesa marittima degli abitati, distrutte o danneggiate dalle mareggiate;

  3. c) alla escavazione straordinaria nell'ambito del demanio marittimo;

  4. d) alle opere di difesa marittima dei territori, dei litorali nonche' delle isole in laguna di Venezia, da Chioggia sino alla Piave vecchia.

2. Detta somma sara' stanziata in ragione di lire 9.500 milioni e di lire 8.000 milioni, rispettivamente negli anni finanziari 1967 e 1968.

Art. 5

1. E' autorizzata la spesa di L. 23.000.000.000 per i lavori di ripristino definitivo delle strade statali, comprese le opere di consolidamento, di risanamento, di difesa e le eventuali indennita' di espropriazione.

2. La somma indicata nel precedente comma e' iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, per essere assegnata all'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade in ragione di L. 4.340.000.000, di lire 12.000.000.000 e L. 6.660.000.000, rispettivamente negli anni finanziari 1966, 1967 e 1968.

Art. 6

1. Salvo che non sia diversamente disposto negli articoli seguenti, l'esecuzione delle opere di cui al precedente articolo 1, ove, per ragioni tecniche, ne sia riconosciuta la necessita', puo' aver luogo in altra sede nell'ambito delle zone colpite. Si applicano inoltre le disposizioni degli articoli 5, 10 e 11 della legge 9 aprile 1955, n. 279.

2. Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, emanato di concerto con il Ministro per il tesoro, sono indicati gli abitati non compresi nelle tabelle di cui alla legge 9 luglio 1908, n. 445, che sono da consolidare o da trasferire. Nella nuova sede degli abitati da trasferire il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a provvedere alla costruzione oltre che delle opere indicate nella legge citata, anche dell'acquedotto, della fognatura, delle chiese, succursali ed assimilate e relative case canoniche, dell'impianto per l'illuminazione elettrica e del cimitero.

3. Il piano regolatore degli abitati stessi e' approvato dal Provveditore regionale alle opere pubbliche in deroga alle norme della legge anzidetta.

Art. 7

1. I contributi per la riparazione e ricostruzione di fabbricati urbani di proprieta' privata di qualsiasi natura e destinazione sono concessi, sull'ammontare della spesa effettivamente occorrente:

  1. a) nella misura del 90 per cento quando si tratti di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro, di non piu' di tre vani e accessori;

  2. b) nella misura dell'80 per cento quando si tratti di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro, di quattro o cinque vani e accessori;

  3. c) nella misura del 70 per cento negli altri casi.

2. All'accertamento della consistenza dei fabbricati, agli effetti del comma precedente, qualora sia contestata la corrispondenza alla realta' delle schede del nuovo catasto edilizio urbano o queste siano state distrutte o perdute, provvede l'Ufficio tecnico erariale.

3. Si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 9 aprile 1955, n. 279.

4. L'ammontare dei contributi di cui ai commi precedenti non puo' superare la somma di lire 5.000.000 per ciascuna unita' immobiliare e la somma di lire 7.000.000 per ciascun proprietario.

5. I limiti indicati nel precedente comma non si applicano per la riparazione e ricostruzione degli alloggi di proprieta' degli enti pubblici operanti nel settore della edilizia economica e popolare e degli edifici privati di interesse storico, artistico e monumentale.

6. Per i fabbricati di proprieta' delle cooperative edilizie si applica soltanto il limite di lire 5.000.000 per ogni unita' immobiliare.

Art. 8

1. Le domande per la concessione dei contributi previsti nel precedente articolo, corredate dal computo metricoestimativo dei lavori, debbono essere presentate, in esenzione dal bollo, ai competenti Uffici del genio civile entro 180 giorni dalla data del presente decreto.

2. I Provveditori regionali alle opere pubbliche possono corrispondere ai proprietari che ne facciano richiesta - e previo accertamento da parte dell'Ufficio del genio civile della natura ed entita' del danno subito dall'immobile - anticipazioni sulla somma presumibilmente dovuta per contributo, in misura pari al 50% del contributo stesso quando l'importo delle spese di riparazione o ricostruzione superi lire 2.500.000, ed al 60% quando l'importo stesso non superi tale somma.

Art. 10

1. Ai lavori da effettuarsi ai sensi degli articoli 1 e 3, provvedono, secondo la rispettiva competenza, il Magistrato alle acque, il Magistrato per il Po e i Provveditorati regionali alle opere pubbliche.

2. L'esecuzione dei lavori di competenza di Comuni, Province ed altri Enti pubblici e' attribuita agli Enti medesimi quando forniscano garanzie di provvedere con adeguate attrezzature tecniche e ne facciano richiesta entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Gli Uffici di cui al primo comma possono, inoltre, anche in deroga alle disposizioni vigenti, delegare l'esecuzione degli altri lavori agli Enti interessati i quali forniscano garanzie di provvedere con adeguate attrezzature tecniche.

3. In tali casi essi esercitano, per mezzo degli Uffici del genio civile, la vigilanza sulla esecuzione delle opere e provvedono al pagamento dei certificati di acconto, nonche' al collaudo e alla liquidazione dei lavori.

4. Gli anzidetti Uffici sono, altresi', autorizzati a disporre che le case da costruirsi ai sensi dell'articolo 1 siano progettate ed eseguite dagli Istituti autonomi per le case popolari e da Istituti a carattere nazionale designati per legge ad intervenire per la ricostruzione edilizia in seguito a pubbliche calamita'.

5. In ciascun progetto e' computata, per spese di compilazione, direzione e sorveglianza, una somma pari al cinque per cento dell'ammontare dei lavori e delle espropriazioni risultante dal progetto approvato.

Art. 11

1. Entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, possono chiedere di essere ammessi al godimento delle agevolazioni previste nei precedenti articoli anche i soggetti che abbiano iniziato od eseguito il ripristino degli immobili di loro proprieta' prima dell'intervento statale.8

2. La concessione delle agevolazioni e' subordinata alla condizione che il competente Ufficio del genio civile abbia accertato l'entita' del danno prima del completamento dei lavori e che questi corrispondano all'accertamento effettuato.

3. Nel provvedimento con cui l'esecuzione delle opere e' affidata agli Enti pubblici di cui ai secondo comma dell'articolo 10, l'Ufficio competente ai sensi del primo comma dello stesso articolo puo' dare atto ed approvare in via di sanatoria i lavori gia' iniziati e le opere gia' eseguite d'iniziativa degli Enti stessi ed autorizzarne la prosecuzione.

4. I Comuni che posseggano una adeguata attrezzatura tecnica possono essere delegati ad effettuare l'accertamento di cui al secondo comma del presente articolo, nonche' quello previsto dal secondo comma dell'articolo 8.

Art. 12

1. Le disposizioni degli articoli 1 e seguenti sono estese ai lavori che debbono essere eseguiti nelle Regioni a Statuto speciale.

Art. 13

1. E' autorizzata l'assunzione di ingegneri nella qualifica iniziale del ruolo degli ingegneri del Genio civile mediante concorsi regionali pubblici per titoli ed esami banditi dal Ministro per i lavori pubblici entro il limite del 50% dei posti di organico disponibili.

2. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 23 DICEMBRE 1966, N. 1142.

Art. 13-bis

1. Le famiglie che siano prive di alloggio in conseguenza degli eventi calamitosi, di cui al precedente articolo 1 hanno titolo di preferenza nella assegnazione degli alloggi costruiti, con o senza contributo dello Stato, da istituti od enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare.

Art. 14

1. A favore dei conduttori di aziende agricole e delle cooperative di conduzione agricola e di conduzione associata i cui terreni, per essere stati in tutto o in parte sommersi dalle acque o comunque alluvionati o per aver subito frane o smottamenti, abbiano sofferto la perdita totale o parziale delle anticipazioni colturali, quali lavorazioni, concimazioni, semine ed altro, possono concedersi sovvenzioni fino alla misura massima di 60.000 lire per ettaro.11

2. In caso di disaccordo tra i soggetti partecipanti alla conduzione aziendale la sovvenzione di cui al precedente comma puo' essere accordata separatamente a concedenti, mezzadri, coloni parziali o compartecipanti per la quota di rispettiva spettanza secondo la legge, o i patti o gli usi che disciplinano il rapporto.

3. La sovvenzione sara' determinata dall'ispettore provinciale dell'agricoltura con riferimento alla valutazione delle anticipazioni colturali perdute.

4. La concessione e la liquidazione della sovvenzione sono effettuate contestualmente.

Art. 15

1. A favore dei conduttori di aziende agricole e delle cooperative di conduzione agricola e di conduzione associata, le cui scorte, vive o morte, siano state distrutte in misura superiore al 20 per cento del loro valore, possono concedersi sovvenzioni di primo intervento sino al 30 per cento del danno subito per le scorte vive, e sino al 20 per cento per le scorte morte. Tali aliquote sono elevate, rispettivamente, al 40 ed al 30 per cento per i coltivatori diretti anche se associati in cooperative, per le cooperative di conduzione agricola, nonche' per i coloni e i mezzadri per le quote di loro spettanza.

2. La sovvenzione sara' determinata sulla base della valutazione della perdita effettuata dall'ispettore provinciale dell'agricoltura.

3. La concessione e la liquidazione della sovvenzione sono effettuate contestualmente.

4. Nel caso di concessione del contributo di cui all'art. 1, lettera c), della legge 21 luglio 1960, n. 739, l'importo della sovvenzione sara' dedotto dal contributo medesimo.11

Art. 16

1. Per sopperire alle necessita' derivanti da urgenti riparazioni ai fabbricati rurali danneggiati, possono concedersi sovvenzioni sino all'ammontare di lire 400.000, elevabili a lire 500.000 per i coltivatori diretti, anche se associati in cooperative, e per le cooperative di conduzione agricola.11

2. Qualora i terreni, in tutto o in parte sommersi o comunque alluvionati o che abbiano subito frane o smottamenti, siano condotti in affitto, a colonia, a mezzadria o in base ad altro contratto agrario, se il proprietario non esegue le riparazioni di cui al primo comma nel termine fissato dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura, il conduttore, colono o mezzadro puo' sostituirsi al proprietario ai sensi dell'articolo 1577, capoverso, del Codice civile. In tal caso la sovvenzione puo' essere concessa direttamente al conduttore, colono o mezzadro, sempre che questi provveda all'esecuzione delle riparazioni.

3. Alla concessione e liquidazione della sovvenzione, da effettuarsi contestualmente, provvede l'ispettore provinciale dell'agricoltura, in base alla valutazione dei danni.

4. La sovvenzione puo' essere concessa anche per le case di proprieta' di coltivatori diretti nei centri abitati, purche' la famiglia del coltivatore vi risieda stabilmente e non abbia altri alloggi nel fondo.

5. Nel caso di concessione del contributo di cui all'articolo 1, lettera b), della legge 21 luglio 1960, n. 739, o dei benefici di cui agli articoli 1 e 7 del presente decreto l'importo della sovvenzione e' dedotto dal contributo medesimo.

Art. 17

1. I pagamenti delle sovvenzioni di cui agli articoli 14, 15 e 16 del presente decreto sono disposti dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura sulle aperture di credito disposte in loro favore dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste

2. Gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura trasmettono ai Comuni di residenza l'elenco dei beneficiari delle sovvenzioni accordate in base agli articoli 14, 15 e 16 del presente decreto, e i relativi importi, affinche' ne sia disposta la pubblicazione nell'albo comunale.