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Sez. 1, Sentenza n. 15677 del 13/07/2007 (Rv. 598533 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Mutuo fondiario ed iscrizione ipotecaria sui beni del socio fallito - Stipula dell'atto da parte di banca quale rappresentante dell'istituto di credito mutuante - Consapevolezza del dissesto quale stato di mala fede del rappresentante ed efficacia a sfavore del rappresentato - Eccezione in caso di elementi predeterminati dal rappresentato - Onere della prova a carico del rappresentato - Limiti.
Stato
decisa il 2007-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598533-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE

In tema di azione revocatoria fallimentare la rilevanza della prova della conoscenza dello stato di insolvenza, accertata con riguardo alla banca che ha agito come rappresentante dell'istituto di credito fondiario erogatore del mutuo e beneficiario dell'ipoteca iscritta a garanzia, può essere esclusa dal rappresentato, ai sensi dell'art.1391 cod. civ., solo allegando e dimostrando che nell'operazione di finanziamento e nella complessiva contrattazione era possibile anche per il terzo finanziato (il socio poi fallito) discernere tra elementi predeterminati dal rappresentato e vincolanti per il rappresentante, da un lato, ed elementi del negozio finale compiuto dal rappresentante, dall'altro, restando altrimenti, ancorché in ipotesi sussistenti, inopponibili al terzo se non oggetto di conoscenza effettiva o almeno conoscibilità mediante strumenti pubblicitari idonei; parimenti, compete al rappresentante, che assuma di aver agito come mero "nuncius" del rappresentato e contrariamente alla veste formale assunta, dare la prova di aver operato come tramite della volontà del secondo e di avere reso edotto il terzo contraente di tale più limitata funzione, in contrasto con l'apparenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1391, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)