Sez. 1, Sentenza n. 1271 del 02/12/1970 Ud. (dep. 05/03/1971) Rv. 116984 - 01
ISTRUZIONE PENALE - DIFESA E DIFENSORI - ASSISTENZA AGLI ATTI ISTRUTTORI PREVISTI DALL'ART 304 BIS COD PROC PEN - MANCATO AVVISO AL DIFENSORE - NULLITA ASSOLUTA - APPLICAZIONE IN TEMA DI PERIZIA.*
ISTRUZIONE PENALE - DIFESA E DIFENSORI - ASSISTENZA AGLI ATTI ISTRUTTORI PREVISTI DALL'ART 304 BIS COD PROC PEN - MANCATO AVVISO AL DIFENSORE - NULLITA ASSOLUTA - APPLICAZIONE IN TEMA DI PERIZIA.*
Per l'art 304 bis cod proc pen i difensori delle parti possono assistere alla perizie, presentare istanze, fare osservazioni e riservè pertanto e necessario, prima di procedere agli Atti istruttori previsti da tale disposizione, che venga nominato un difensore all'imputato e che a questi venga notificato avviso del giorno, dell'ora e del luogo fissati per le operazioni, salvi i casi di assoluta urgenza, di cui pero il giudice deve dare ragione nel verbale. L'omissione di tale adempimento, non giustificata da motivi di urgenza, importa violazione dei diritti della difesa, che da luogo ad una nullita di ordine generale, insanabile e rilevabile in ogni stato e grado del giudizio. (V 112774, anno 1969, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 304 ter CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 304 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)