Sez. 1, Sentenza n. 3027 del 26/08/1969 (Rv. 342930 - 01)
FALLIMENTO - REVOCA - RESPONSABILITA - DEL CREDITORE ISTANTE - ONERE DELLE SPESE - PRESUPPOSTO - COLPA DEL CREDITORE ISTANTE - MANCANZA - INCIDENZA DELLE SPESE SUL PATRIMONIO DEL DEBITORE.*
FALLIMENTO - REVOCA - RESPONSABILITA - DEL CREDITORE ISTANTE - ONERE DELLE SPESE - PRESUPPOSTO - COLPA DEL CREDITORE ISTANTE - MANCANZA - INCIDENZA DELLE SPESE SUL PATRIMONIO DEL DEBITORE.*
L'Onere del creditore istante di sopportare, in caso di revoca del fallimento, le spese di procedura e il compenso del curatore e subordinato, a norma dell'art 21, terzo comma, del RD 16 marzo 1942, n 267, al presupposto della condanna del creditore stesso al risarcimento dei danni, per avere chiesto la dichiarazione di fallimento con colpa. Il predetto Onere si configura, infatti, come una sanzione, accessoria rispetto a quella del risarcimento del danno, posta dal legislatore a carico dell'istante a causa del suo comportamento colposo. In difetto di tale presupposto, trovano applicazione i principi generali in materia di recupero delle spese dell'amministrazione fallimentare, le quali, pertanto, gravano sul patrimonio del fallito, a cui le stesse spese hanno giovato.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 21 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)