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Sez. 1, Sentenza n. 10636 del 09/05/2007 (Rv. 597520 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - OMESSA PRONUNCIA | Configurabilità - Condizioni - Decisione comportante il rigetto della pretesa in mancanza di una specifica argomentazione - Vizio di omessa pronunzia - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597520-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - OMESSA PRONUNCIA

Ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia, non basta la mancanza di una espressa statuizione del giudice, essendo necessario la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha respinto il motivo di ricorso denunziante l'omessa pronuncia del giudice di appello sul motivo di gravame concernente la condanna alle spese del giudizio di primo grado, rilevando che la sentenza di secondo grado, che aveva accertato l'inammissibilità dell'appello per essere la sentenza impugnata di declaratoria di litispendenza ricorribile solo con regolamento di competenza, conteneva un'implicita pronuncia sul predetto motivo, nel senso di devolverne la decisione al giudice competente a risolvere la questione di competenza).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)