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Direttiva 2003/109/CE del Consiglio del 25 novembre 2003 relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo

Testo in vigore al

Capo II. Status di soggiornante di lungo periodo in uno stato membro

Art. 4 Durata del soggiorno

1. Gli Stati membri conferiscono lo status di soggiornante di lungo periodo ai cittadini di paesi terzi che hanno soggiornato legalmente e ininterrottamente per cinque anni nel loro territorio immediatamente prima della presentazione della pertinente domanda.

1 bis. Gli Stati membri non conferiscono lo status di soggiornante di lungo periodo a titolo di protezione internazionale in caso di revoca o di cessazione della protezione internazionale o di rifiuto del suo rinnovo in conformità dell’articolo 14, paragrafo 3, e dell’articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2004/83/CE.

2.

Ai fini del calcolo del periodo di cui al paragrafo 1 non si tiene conto dei periodi di soggiorno per i motivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere e) e f).

Per i casi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), laddove il cittadino di paese terzo interessato abbia ottenuto un titolo di soggiorno che gli consenta di acquisire lo status di soggiornante di lungo periodo, i periodi di soggiorno per motivi di studio o di formazione professionale possono essere computati soltanto per metà nel calcolo della durata del periodo di cui al paragrafo 1.

Per quanto riguarda le persone cui è stata concessa la protezione internazionale, ai fini del calcolo del periodo di cui al paragrafo 1 si computa almeno metà del periodo compreso tra la data di presentazione della domanda di protezione internazionale in base alla quale detta protezione è stata accordata e la data di rilascio del permesso di soggiorno di cui all’articolo 24 della direttiva 2004/83/CE o l’intero periodo se superiore a diciotto mesi.

3.

Le assenze dal territorio dello Stato membro interessato non interrompono la durata del periodo di cui al paragrafo 1 e sono incluse nel computo della stessa quando sono inferiori a sei mesi consecutivi e non superano complessivamente dieci mesi nel periodo di cui al paragrafo 1.

Per specifiche o eccezionali ragioni di carattere temporaneo e in conformità della propria legislazione nazionale, gli Stati membri possono accettare che un'assenza più lunga di quella prevista dal primo comma non interrompa il periodo di cui al paragrafo 1. In tali casi gli Stati membri non tengono conto di detta assenza nel computo del periodo di cui al paragrafo 1.

In deroga al secondo comma, gli Stati membri possono tenere conto, nel computo del periodo totale di cui al paragrafo 1, delle assenze dovute al distacco per lavoro, anche nell'ambito di prestazioni di servizi oltre frontiera.

Art. 5 Condizioni per acquisire lo status di soggiornante di lungo periodo

1. Gli Stati membri richiedono ai cittadini di paesi terzi di comprovare che dispongono, per sé e per i familiari a carico:

  1. a) di risorse stabili e regolari, sufficienti al sostentamento loro e dei loro familiari, senza fare ricorso al sistema di assistenza sociale dello Stato membro interessato. Gli Stati membri valutano dette risorse con riferimento alla loro natura e regolarità e possono tenere conto del livello minimo di retribuzioni e pensioni prima della presentazione della richiesta dello status di soggiornante di lungo periodo;

  2. b) di un'assicurazione malattia contro tutti i rischi solitamente coperti per i propri cittadini nello Stato membro interessato.

2. Gli Stati membri possono esigere che i cittadini di paesi terzi soddisfino le condizioni di integrazione, conformemente alla legislazione nazionale.

Art. 6 Ordine pubblico e pubblica sicurezza

1.

Gli Stati membri possono negare lo status di soggiornante di lungo periodo per ragioni di ordine pubblico o pubblica sicurezza.

Nell'adottare la pertinente decisione gli Stati membri tengono conto della gravità o del tipo di reato contro l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica o del pericolo rappresentato dalla persona in questione, prendendo altresì nella dovuta considerazione la durata del soggiorno e l'esistenza di legami con il paese di soggiorno.

2. Il diniego di cui al paragrafo 1 non può essere motivato da ragioni economiche.

Art. 7 Acquisizione dello status di soggiornante di lungo periodo

1.

Per ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo, il cittadino di paese terzo interessato presenta domanda alle autorità competenti dello Stato membro in cui soggiorna. La domanda è corredata della documentazione comprovante conformemente alla legislazione nazionale la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 4 e 5, nonché, se necessario, di un documento di viaggio valido o di una copia autenticata.

La documentazione di cui al primo comma può comprendere anche la documentazione relativa all'alloggio adeguato.

2.

Le autorità nazionali competenti comunicano per iscritto al richiedente la loro decisione non appena possibile e comunque entro sei mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Ciascuna decisione siffatta è notificata al cittadino di paese terzo interessato secondo le procedure di notifica previste nel diritto interno.

In circostanze eccezionali dovute alla complessità della domanda da esaminare, il termine di cui al primo comma può essere prorogato.

All'interessato sono inoltre comunicati i diritti e gli obblighi in virtù della presente direttiva.

Eventuali conseguenze della mancata decisione allo scadere del termine di cui alla presente disposizione sono disciplinate dalla legislazione nazionale dello Stato membro interessato.

3. Lo Stato membro interessato conferisce lo status di soggiornante di lungo periodo a qualsiasi cittadino di paese terzo che soddisfi le condizioni di cui agli articoli 4 e 5 e non costituisca una minaccia ai sensi dell'articolo 6.

Art. 8 Permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo

1. Lo status di soggiornante di lungo periodo è permanente, fatto salvo l'articolo 9.

2. Gli Stati membri rilasciano al soggiornante di lungo periodo un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Questo è valido per almeno cinque anni e, previa domanda, ove richiesta, automaticamente rinnovabile alla scadenza.

3. Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo può essere rilasciato sotto forma di autoadesivo o di documento a sé stante secondo le modalità e il modello uniforme stabiliti dal regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno per i cittadini di paesi terzi6. Nella rubrica "tipo di permesso", gli Stati membri iscrivono "soggiornante di lungo periodo - CE".

4. Quando uno Stato membro rilascia un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo a un cittadino di un paese terzo a cui ha concesso la protezione internazionale, inserisce la seguente annotazione in tale permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, alla rubrica «annotazioni»: «Protezione internazionale concessa da [nome dello Stato membro] il [data]».

5.

Quando un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è rilasciato da un secondo Stato membro a un cittadino di un paese terzo che ha già un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da un altro Stato membro contenente l’annotazione di cui al paragrafo 4, il secondo Stato membro inserisce la stessa annotazione nel permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Prima di inserire l’annotazione di cui al paragrafo 4, il secondo Stato membro chiede allo Stato membro indicato nell’annotazione di comunicargli se il soggiornante di lungo periodo sia ancora beneficiario della protezione internazionale. Lo Stato membro indicato nell’annotazione risponde entro un mese dal ricevimento della richiesta di informazione. Se la protezione internazionale è stata revocata con decisione definitiva, il secondo Stato membro non inserisce tale annotazione.

6. Se, in linea con gli strumenti internazionali o la legislazione nazionale applicabili, la responsabilità per la protezione internazionale del soggiornante di lungo periodo è stata trasferita al secondo Stato membro dopo il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornati di lungo periodo di cui al paragrafo 5, il secondo Stato membro modifica opportunamente, entro tre mesi dal trasferimento, l’annotazione di cui al paragrafo 4.

Art. 9 Revoca o perdita dello status

1. I soggiornanti di lungo periodo non hanno più diritto allo status di soggiornante di lungo periodo nei casi seguenti:

  1. a) constatazione dell'acquisizione fraudolenta dello status di soggiornante di lungo periodo;

  2. b) adozione di un provvedimento di allontanamento a norma dell'articolo 12;

  3. c) in caso di assenza dal territorio della Comunità per un periodo di dodici mesi consecutivi.

2. In deroga al paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri possono stabilire che le assenze superiori a dodici mesi consecutivi o quelle dovute a motivi specifici o straordinari non comportino la revoca o la perdita dello status.

3. Gli Stati membri possono stabilire che il soggiornante di lungo periodo non abbia più diritto allo status di soggiornante di lungo periodo se costituisce una minaccia per l'ordine pubblico in considerazione della gravità dei reati dallo stesso perpetrati, ma non è motivo di allontanamento ai sensi dell'articolo 12.

3 bis. Gli Stati membri possono revocare lo status di soggiornante di lungo periodo nel caso in cui la protezione internazionale sia revocata o sia cessata o nel caso in cui il suo rinnovo sia rifiutato in conformità dell’articolo 14, paragrafo 3, e dell’articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2004/83/CE, se lo status di soggiornante di lungo periodo era stato ottenuto a titolo di protezione internazionale.

4.

Il soggiornante di lungo periodo che abbia soggiornato in un altro Stato membro ai sensi del Capo III non ha più diritto allo status di soggiornante di lungo periodo acquisito nel primo Stato membro se quest'ultimo è conferito in un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 23.

In ogni caso dopo sei anni di assenza dal territorio dello Stato membro che ha conferito lo status di soggiornante di lungo periodo, l'interessato non ha più diritto allo status di soggiornante di lungo periodo nel suddetto Stato membro.

In deroga al secondo comma lo Stato membro interessato può stabilire che per motivi particolari il soggiornante di lungo periodo mantenga il suo status nello Stato membro interessato in caso di assenze per un periodo superiore a sei anni.

5.

Per quanto riguarda i casi di cui al paragrafo 1, lettera c) e al paragrafo 4, gli Stati membri che hanno conferito lo status stabiliscono una procedura semplificata per poter ottenere nuovamente lo status di soggiornante di lungo periodo.

Tale procedura si applica in particolare ai casi di coloro che hanno soggiornato in un secondo Stato membro per frequentare corsi di studio.

Le condizioni e la procedura di nuova acquisizione dello status di soggiornante di lungo periodo sono definite dalla legislazione nazionale.

6. In nessun caso la scadenza del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo comporta la revoca o la perdita dello status di soggiornante di lungo periodo.

7. Quando la revoca o la perdita dello status di soggiornante di lungo periodo non comporta l'allontanamento, lo Stato membro autorizza l'interessato a rimanere nel suo territorio se soddisfa le condizioni previste nel suo diritto interno e/o se questi non costituisce una minaccia per l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza.

Art. 10 Garanzie procedurali

1. Qualunque provvedimento di rifiuto o revoca dello status di soggiornante di lungo periodo è debitamente motivato. La decisione è notificata al cittadino di paese terzo interessato secondo le procedure di notifica previste nel diritto nazionale. Nella stessa si indicano i mezzi d'impugnazione di cui può valersi l'interessato ed i termini entro cui questi devono essere esperiti.

2. Contro il rifiuto, la revoca o la perdita dello status di soggiornante di lungo periodo o il mancato rinnovo del permesso di soggiorno è ammesso il diritto a proporre impugnativa da parte dell'interessato nello Stato membro interessato.

Art. 11 Parità di trattamento

1. Il soggiornante di lungo periodo gode dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda:

  1. a) l'esercizio di un'attività lavorativa subordinata o autonoma, purché questa non implichi nemmeno in via occasionale la partecipazione all'esercizio di pubblici poteri, nonché le condizioni di assunzione e lavoro, ivi comprese quelle di licenziamento e di retribuzione;

  2. b) l'istruzione e la formazione professionale, compresi gli assegni scolastici e le borse di studio secondo il diritto nazionale;

  3. c) il riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli professionali secondo le procedure nazionali applicabili;

  4. d) le prestazioni sociali, l'assistenza sociale e la protezione sociale ai sensi della legislazione nazionale;

  5. e) le agevolazioni fiscali;

  6. f) l'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e all'erogazione degli stessi, nonché alla procedura per l'ottenimento di un alloggio;

  7. g) la libertà d'associazione, adesione e partecipazione a organizzazioni di lavoratori o datori di lavoro o a qualunque organizzazione professionale di categoria, compresi i vantaggi che ne derivano, fatte salve le disposizioni nazionali in materia di ordine pubblico e pubblica sicurezza;

  8. h) il libero accesso a tutto il territorio dello Stato membro interessato, nei limiti che la legislazione nazionale prevede per ragioni di sicurezza.

2. Per quanto riguarda le disposizioni del paragrafo 1, lettere b), d), e), f) e g), lo Stato membro interessato può limitare la parità di trattamento ai casi in cui il soggiornante di lungo periodo, o il familiare per cui questi chiede la prestazione, ha eletto dimora o risiede abitualmente nel suo territorio.

3. Gli Stati membri possono limitare il godimento degli stessi diritti riconosciuti ai cittadini nazionali come segue:

  1. a) possono fissare limitazioni all'accesso al lavoro subordinato o autonomo nei casi in cui la legislazione nazionale o la normativa comunitaria in vigore riservino dette attività ai cittadini dello Stato in questione, dell'UE o del SEE;

  2. b) possono esigere una prova del possesso delle adeguate conoscenze linguistiche per l'accesso all'istruzione e alla formazione. L'accesso all'università può essere subordinata all'adempimento di specifiche condizioni riguardanti la formazione scolastica.

4. Gli Stati membri possono limitare la parità di trattamento in materia di assistenza sociale e protezione sociale alle prestazioni essenziali.

4 bis. Per quanto concerne lo Stato membro che ha concesso la protezione internazionale, i paragrafi 3 e 4 lasciano impregiudicata la direttiva 2004/83/CE.

5.

Gli Stati membri possono decidere di concedere l'accesso ad altre prestazioni nei settori di cui al paragrafo 1.

Gli Stati membri possono altresì decidere di concedere la parità di trattamento in settori non contemplati nel paragrafo 1.

Art. 12 Tutela contro l'allontanamento

1. Gli Stati membri possono decidere di allontanare il soggiornante di lungo periodo esclusivamente se egli costituisce una minaccia effettiva e sufficientemente grave per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza.

2. La decisione di cui al paragrafo 1 non è motivata da ragioni economiche.

3. Prima di emanare un provvedimento di allontanamento nei confronti del soggiornante di lungo periodo, lo Stato membro considera i seguenti elementi:

  1. a) la durata del soggiorno nel territorio;

  2. b) l'età dell'interessato;

  3. c) le conseguenze per l'interessato e per i suoi familiari;

  4. d) i vincoli con il paese di soggiorno o l'assenza di vincoli con il paese d'origine.

3 bis. Lo Stato membro che decide di allontanare un soggiornante di lungo periodo il cui permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo contiene l’annotazione di cui all’articolo 8, paragrafo 4, chiede allo Stato membro ivi indicato di confermare se la persona interessata benefici ancora della protezione internazionale nel suo territorio. Lo Stato membro indicato nell’annotazione risponde entro un mese dal ricevimento della richiesta di informazione.

3 ter. Se beneficia ancora della protezione internazionale nello Stato membro indicato nell’annotazione, il soggiornante di lungo periodo è allontanato verso detto Stato membro, che lo riammette immediatamente senza procedure formali insieme ai suoi familiari, fatti salvi la legislazione applicabile dell’Unione o nazionale e il principio dell’unità familiare.

3 quater. In deroga al paragrafo 3 ter, lo Stato membro che ha adottato il provvedimento di allontanamento mantiene il diritto di allontanare, nel rispetto dei suoi obblighi internazionali, il soggiornante di lungo periodo verso un paese diverso dallo Stato membro che ha concesso la protezione internazionale qualora tale persona soddisfi le condizioni specificate all’articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2004/83/CE.

4. Contro il provvedimento di allontanamento è ammessa impugnazione giurisdizionale nello Stato membro interessato da parte del soggiornante di lungo periodo.

5. Al soggiornante di lungo periodo che non disponga di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato nei modi previsti per i cittadini dello Stato membro in cui soggiorna.

6. Il presente articolo fa salvo l’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2004/83/CE.

Art. 13 Disposizioni nazionali più favorevoli

Gli Stati membri possono rilasciare permessi di soggiorno permanenti o di validità illimitata a condizioni più favorevoli rispetto a quelle previste dalla presente direttiva. Tali permessi di soggiorno non conferiscono il diritto di soggiornare negli altri Stati membri ai sensi del capo III della presente direttiva.

Capo III. Soggiorno negli altri stati membri

Art. 14 Principio

1. Il soggiornante di lungo periodo acquisisce il diritto di soggiornare, per un periodo superiore a tre mesi, nel territorio di qualsiasi Stato membro diverso da quello che gli ha conferito lo status di soggiornante di lungo periodo purché siano soddisfatte le condizioni stabilite dal presente capo.

2. Il soggiornante di lungo periodo può risiedere in un secondo Stato membro sulle seguenti basi:

  1. a) esercizio di un'attività economica in qualità di lavoratore autonomo o dipendente;

  2. b) frequentazione di corsi di studio o di formazione professionale;

  3. c) altri scopi.

3.

In caso di attività economica in qualità di lavoratore autonomo o dipendente di cui al paragrafo 2, lettera a), gli Stati membri possono esaminare la situazione del loro mercato del lavoro e applicare le procedure nazionali relative rispettivamente alla copertura di un posto vacante o all'esercizio di dette attività.

Per ragioni di politica del mercato del lavoro, gli Stati membri possono dare la preferenza ai cittadini dell'Unione europea, ai cittadini di paesi terzi, quando previsto dalla legislazione comunitaria, nonché a cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente nello Stato membro interessato e vi ricevono sussidi di disoccupazione.

4. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, gli Stati membri possono limitare il numero totale di persone che possono rivendicare il diritto di soggiorno, a condizione che tali limitazioni siano già previste per l'ammissione di cittadini di paesi terzi dalla legislazione vigente al momento dell'adozione della presente direttiva.

5.

Le disposizioni del presente capo non si applicano al soggiornante di lungo periodo nel territorio degli Stati membri:

  1. a) in qualità di lavoratore dipendente distaccato da un'impresa di servizi nell'ambito di prestazioni di servizi transfrontalieri;

  2. b) in qualità di prestatore di servizi transfrontalieri.

Gli Stati membri possono definire, conformemente alla legislazione nazionale, le condizioni alle quali i soggiornanti di lungo periodo che desiderano spostarsi in un secondo Stato membro per esercitarvi un'attività economica in qualità di lavoratori stagionali possono soggiornare in tale Stato membro. I lavoratori transfrontalieri possono altresì essere soggetti a disposizioni specifiche della normativa nazionale.

6. Il presente capo lascia impregiudicata la pertinente normativa comunitaria in materia di sicurezza sociale concernente i cittadini di paesi terzi.

Art. 15 Condizioni prescritte per il soggiorno in un secondo Stato membro

1.

Quanto prima e comunque entro tre mesi dall'ingresso nel territorio del secondo Stato membro, il soggiornante di lungo periodo presenta domanda di permesso di soggiorno alle autorità competenti di questo Stato.

Gli Stati membri possono accettare che il soggiornante di lungo periodo presenti la domanda di permesso di lungo periodo alle autorità competenti del secondo Stato membro mentre soggiorna ancora nel territorio del primo Stato membro.

2. Lo Stato membro può richiedere all'interessato di fornire prova di disporre di:

  1. a) risorse stabili e regolari, sufficienti al sostentamento loro e dei loro familiari senza far ricorso al sistema di assistenza sociale dello Stato membro interessato. Per ognuna delle categorie di cui all'articolo 14, paragrafo 2, gli Stati membri valutano dette risorse in riferimento alla loro natura e regolarità e possono tener conto del livello minimo di retribuzioni e pensioni;

  2. b) assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi nel secondo Stato membro normalmente coperti per i propri cittadini nello Stato membro interessato.

3.

Gli Stati membri possono richiedere a cittadini di paesi terzi di soddisfare le misure di integrazione in conformità della legislazione nazionale.

Dette condizioni non si applicano laddove i cittadini di paesi terzi in questione sono stati invitati a soddisfare condizioni di integrazione allo scopo di ottenere lo status di soggiornanti di lungo periodo, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2.

Fatto salvo il secondo comma, le persone interessate possono essere invitate a seguire corsi di lingua.

4.

La domanda è corredata da prova documentale, da determinarsi in base alla legislazione nazionale, che certifichi che le persone interessate soddisfano le pertinenti condizioni nonché dal loro permesso di soggiornante di lungo periodo e da un valido documento di viaggio o sua copia autenticata.

La prova di cui al primo comma può anche includere documentazione relativa ad adeguato alloggio.

In particolare:

  1. a) in caso di esercizio di un'attività economica, il secondo Stato membro può richiedere alla persona interessata di fornire prova:

    1. i) in caso di esercizio di un'attività economica a titolo dipendente, che egli è titolare di un contratto di lavoro, una dichiarazione del datore di lavoro secondo cui è stato assunto alle condizioni previste dalla legislazione nazionale. Gli Stati membri determinano quale delle suddette prove è richiesta;

    2. ii) in caso di esercizio di un'attività economica autonoma, che egli dispone degli adeguati fondi necessari a titolo della legislazione nazionale per esercitare un'attività economica in tale qualità, presentando i documenti e le autorizzazioni necessari.

  2. b) in caso di studio o di formazione professionale il secondo Stato membro può richiedere all'interessato di presentare la prova dell'iscrizione presso un istituto riconosciuto al fine di seguire un corso di studi o di formazione professionale.

Art. 16 Familiari

1. Allorché il soggiornante di lungo periodo esercita il diritto di soggiorno nel secondo Stato membro e allorché la famiglia era già unita nel primo Stato membro, i familiari che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2003/86/CE sono autorizzati ad accompagnare o raggiungere il soggiornante di lungo periodo.

2. Allorché il soggiornante di lungo periodo esercita il proprio diritto di soggiorno in un secondo Stato membro e allorché la famiglia era già unita nel primo Stato membro, i familiari, diversi da quelli di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2003/86/CE possono essere autorizzati ad accompagnare o raggiungere il soggiornante di lungo periodo.

3. Per quanto riguarda la presentazione di una domanda di titolo di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1.

4. Il secondo Stato membro può richiedere ai familiari del soggiornante di lungo periodo di presentare, contestualmente alla domanda di titolo di soggiorno:

  1. a) il loro permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ovvero il titolo di soggiorno, e un documento di viaggio valido o copia certificata dei medesimi;

  2. b) la prova che hanno risieduto in qualità di familiari del soggiornante di lungo periodo nel primo Stato membro;

  3. c) la prova che dispongono di risorse stabili e regolari, sufficienti al loro sostentamento senza far ricorso al sistema di assistenza sociale dello Stato membro interessato, o che il soggiornante di lungo periodo dispone per loro di siffatte risorse e di un'assicurazione nonché di un'assicurazione contro le malattie che copra tutti i rischi nel secondo Stato membro. Gli Stati membri valutano tali risorse in rapporto alla loro natura e regolarità e possono tener conto del livello minimo di retribuzioni e pensioni.

5. Se la famiglia non era già unita nel primo Stato membro, si applicano le disposizioni della direttiva 2003/86/CE.

Art. 17 Ordine pubblico e pubblica sicurezza

1.

Gli Stati membri possono negare il soggiorno al soggiornante di lungo periodo, o ai suoi familiari, ove l'interessato costituisca una minaccia per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza.

Allorché adotta la pertinente decisione lo Stato membro prende in esame la gravità o il tipo di reato contro l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza commesso dal soggiornante di lungo periodo o da un suo familiare o il pericolo costituito da detta persona.

2. Il diniego di cui al paragrafo 1 non può essere basato su considerazioni economiche.

Art. 18 Sanità pubblica

1. Gli Stati membri possono respingere le domande di soggiorno da parte di soggiornanti di lungo periodo o di loro familiari se l'interessato rappresenta una minaccia per la sanità pubblica

2. Le sole malattie che possono giustificare il diniego dell'ingresso o del diritto di soggiorno nel territorio del secondo Stato membro sono le malattie definite dagli strumenti pertinenti applicabili dell'Organizzazione mondiale della sanità, nonché altre malattie infettive o parassitarie contagiose che nel paese ospitante siano oggetto di disposizioni di protezione per i cittadini nazionali. Gli Stati membri non istituiscono nuove disposizioni o prassi più restrittive.

3. L'insorgenza di malattie successiva al rilascio del primo titolo di soggiorno nel secondo Stato membro non giustifica né il diniego del rinnovo del titolo di soggiorno né la decisione di allontanamento dal territorio.

4. Lo Stato membro può prescrivere una visita medica per le persone cui si applica la presente direttiva al fine di accertare che esse non soffrano delle malattie di cui al paragrafo 2. Tali visite mediche, che possono essere gratuite, non hanno tuttavia carattere sistematico.

Art. 19 Esame della domanda e rilascio di un titolo di soggiorno

1.

Le autorità nazionali competenti dispongono di quattro mesi, a decorrere dalla data di presentazione, per esaminare la domanda.

Se essa non è corredata dei documenti giustificativi di cui agli articoli 15 e 16, oppure in circostanze straordinarie connesse alla complessità dell'esame della domanda, il termine di cui al primo comma può essere prorogato per altri tre mesi al massimo. In tali casi le autorità nazionali competenti informano il richiedente.

2. Se ricorrono le condizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16, il secondo Stato membro rilascia al soggiornante di lungo periodo un titolo di soggiorno rinnovabile, fatte salve le disposizioni sull'ordine pubblico, la pubblica sicurezza e la sanità pubblica di cui agli articoli 17 e 18. Questo tipo di soggiorno è rinnovabile alla scadenza se ne viene fatta domanda. Il secondo Stato membro notifica la sua decisione al primo Stato membro.

3. Il secondo Stato membro rilascia ai familiari del soggiornante di lungo periodo un titolo di soggiorno rinnovabile di durata identica a quella del permesso rilasciato al soggiornante di lungo periodo.

Art. 19 bis Modifiche dei permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo

1. Se un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo contiene l’annotazione di cui all’articolo 8, paragrafo 4, e se la responsabilità per la protezione internazionale del soggiornante di lungo periodo è trasferita, in conformità con gli strumenti internazionali o la legislazione nazionale applicabili, a un secondo Stato membro prima del rilascio, da parte di tale Stato membro, del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 8, paragrafo 5, il secondo Stato membro chiede allo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di modificare opportunamente tale annotazione.

2. Se a un soggiornante di lungo periodo è concessa la protezione internazionale nel secondo Stato membro prima del rilascio, da parte di tale Stato membro, del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 8, paragrafo 5, detto Stato membro chiede allo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di modificarlo per introdurre l’annotazione di cui all’articolo 8, paragrafo 4.

3. In seguito alla richiesta di cui ai paragrafi 1 e 2, lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilascia detto permesso modificato entro tre mesi dal ricevimento della richiesta del secondo Stato membro.

Art. 20 Garanzie procedurali

1.

Il provvedimento di diniego di un titolo di soggiorno deve essere debitamente motivato e notificato all'interessato secondo le procedure previste al riguardo dalla normativa nazionale. Nella notifica sono indicati i possibili mezzi di impugnazione di cui può valersi l'interessato nonché i termini entro cui proporli.

Eventuali conseguenze di una mancata decisione entro i termini del periodo di cui all'articolo 19, paragrafo 1, sono determinate dalla legislazione nazionale dello Stato membro interessato.

2. Contro il diniego, il mancato rinnovo o la revoca del titolo di soggiorno l'interessato ha il diritto a proporre l'impugnativa nello Stato membro interessato.

Art. 21 Trattamento nel secondo Stato membro

1. Quando abbia ottenuto nel secondo Stato membro il titolo di soggiorno di cui all'articolo 19, il soggiornante di lungo periodo gode in questo Stato membro dello stesso trattamento nei settori e alle condizioni di cui all'articolo 11.

2.

I soggiornanti di lungo periodo hanno accesso al mercato del lavoro conformemente al disposto del paragrafo 1.

Gli Stati membri possono stabilire che le persone di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), hanno un accesso limitato, alle condizioni previste dalla legislazione nazionale e per un periodo non superiore a dodici mesi, ad attività lavorative subordinate diverse da quelle per le quali hanno ottenuto il permesso di soggiorno.

Gli Stati membri possono definire, conformemente alla legislazione nazionale, le condizioni alle quali le persone di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lettere b) o c), possono avere accesso ad un'attività lavorativa subordinata o autonoma.

3. Quando abbiano ottenuto nel secondo Stato membro il titolo di soggiorno di cui all'articolo 19, i familiari del soggiornante di lungo periodo godono, in questo Stato membro, dei diritti enunciati all'articolo 14 della direttiva 2003/86/CE.

Art. 22 Revoca del titolo di soggiorno e obbligo di riammissione

1. Finché il cittadino di un paese terzo non abbia ottenuto lo status di soggiornante di lungo periodo, il secondo Stato membro può decidere di rifiutare di rinnovare o decidere di revocare il titolo di soggiorno e obbligare l'interessato e i suoi familiari, conformemente alle procedure previste dalla legislatura nazionale, comprese quelle di allontanamento, a lasciare il territorio nei casi seguenti:

  1. a) per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 17;

  2. b) quando cessano di sussistere le condizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16;

  3. c) quando il cittadino di un paese terzo non soggiorna legalmente in detto Stato membro.

2. Se il secondo Stato membro adotta uno dei provvedimenti di cui al paragrafo 1, il primo Stato membro riammette immediatamente senza procedure formali il soggiornante di lungo periodo e i suoi familiari. Il secondo Stato membro notifica la sua decisione al primo Stato membro.

3.

Fino a che il cittadino di un paese terzo non abbia ottenuto lo status di soggiornante di lungo periodo e, fatto salvo l'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 2, il secondo Stato membro può adottare la decisione di allontanare detto cittadino dal territorio dell'Unione in conformità e in base alle garanzie dell'articolo 12, per gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

In detti casi, quando adotta la decisione di cui sopra, il secondo Stato membro consulta il primo Stato membro.

Allorché il secondo Stato membro adotta la decisione di allontanare il cittadino di un paese terzo, esso prende tutte le misure appropriate per la sua effettiva esecuzione. In tal caso, il secondo Stato membro fornisce al primo Stato membro le necessarie informazioni riguardo all'esecuzione della decisione di allontanamento.

3 bis.

Salvo il caso in cui la protezione internazionale sia stata nel frattempo revocata o la persona rientri in una delle categorie specificate all’articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2004/83/CE, il paragrafo 3 del presente articolo non si applica ai cittadini di paesi terzi il cui permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato dal primo Stato membro contiene l’annotazione di cui all’articolo 8, paragrafo 4, della presente direttiva.

Il presente paragrafo fa salvo l’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2004/83/CE.

4. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), le decisioni di allontanamento non possono essere accompagnate da un divieto permanente di soggiorno.

5. L'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 2 lascia impregiudicata la possibilità che il soggiornante di lungo periodo e i suoi familiari si spostino in un terzo Stato membro.

Art. 23 Acquisizione dello status di soggiornante di lungo periodo nel secondo Stato membro

1. Previa presentazione di una domanda, il secondo Stato membro conferisce al soggiornante di lungo periodo lo status di cui all'articolo 7, fatta salva l'applicazione degli articoli 3, 4, 5 e 6. Il secondo Stato membro comunica la sua decisione al primo Stato membro.

2. Ai fini della presentazione e dell'esame della domanda di status di soggiornante di lungo periodo nel secondo Stato membro si applica la procedura stabilita all'articolo 7. Per il rilascio del titolo di soggiorno si applica la procedura di cui all'articolo 8. In caso di diniego dello status si applicano le garanzie procedurali di cui all'articolo 10.