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Sez. 3, Sentenza n. 34604 del 17/06/2010 Ud. (dep. 24/09/2010) Rv. 248330 - 01

EDILIZIA - ZONE SISMICHE | Disciplina sulle costruzioni in zona sismica - Applicabilità ai soli edifici in cemento armato - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-06-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/248330-01

EDILIZIA - ZONE SISMICHE

Qualsiasi intervento edilizio in zona sismica, comportante o meno l'esecuzione di opere in conglomerato cementizio amato, deve essere previamente denunciato al competente ufficio al fine di consentire i preventivi controlli e necessita del rilascio del preventivo titolo abilitativo, conseguendone, in difetto, la violazione dell'art. 95 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. (In motivazione la Corte ha precisato che solo gli interventi di semplice manutenzione ordinaria sfuggono a tale disciplina).

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 64 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 71 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 93 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 94 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 95 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)