diritto.io

Sez. 3 - , Ordinanza n. 18840 del 04/07/2023 (Rv. 668138 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO | Ricorso per cassazione - Deposito di copia analogica della decisione corredata da relazione di notificazione e inserita nel fascicolo informatico - Omessa attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della l. n. 53 del 1994 - Intimati appellanti difesi dal medesimo avvocato - Controricorso depositato per ministero del medesimo avvocato - Improcedibilità del ricorso - Esclusione.
Stato
decisa il 2023-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668138-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO

In tema di ricorso per cassazione, il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica del ricorso per cassazione, di copia analogica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione effettuata nei confronti della parte ricorrente dagli appellanti a mezzo PEC, ma non corredata dalla attestazione di conformità ai sensi dell'art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge n. 53 del 1994, non comporta l'applicazione della sanzione dell'improcedibilità per nessuno

degli intimati, quand'anche alcuni di questi siano rimasti tali, a condizione che a) ad essere intimati siano gli appellanti che nel giudizio "a quo" erano unitariamente difesi dal medesimo avvocato e questi abbia, in nome e per conto degli stessi, provveduto in unico contesto alla notifica della sentenza a mezzo PEC, e che b) il controricorso, in rappresentanza di alcuni di detti intimati, sia stato depositato per ministero del medesimo avvocato; in tali casi, infatti, il soggetto processuale a cui riferire la verifica del comportamento concludente previsto dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005 (mancato disconoscimento della conformità all'originale della copia analogica della notifica a mezzo PEC e dei suoi allegati) è l'avvocato che in appello difendeva tutti gli intimati e che aveva provveduto alla notifica della sentenza.

Cod. Proc. Civ. art. 365, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)