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Sez. 1, Sentenza n. 74 del 11/01/1995 Cc. (dep. 29/03/1995) Rv. 200583 - 01

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) | Misure alternative alla detenzione - Procedimento di revoca - Autonomia rispetto a quello di concessione - Difensore nominato per questo ultimo procedimento - Validità della nomina anche per quello di revoca - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-01-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200583-01

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario)

Attesa l'autonomia del procedimento di revoca di una misura alternativa alla detenzione (nella specie, detenzione domiciliare), rispetto a quello a suo tempo conclusosi con la concessione della misura medesima, deve escludersi che il mandato difensivo conferito a suo tempo in relazione a detto ultimo procedimento possa conservare la sua efficacia anche nell'ambito del procedimento di revoca.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 96 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 97 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 678, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 bis CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 51 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)