Sez. 1, Sentenza n. 12399 del 25/05/2006 (Rv. 592268 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Art. 126, comma 7, cod. strad., nel testo modificato dall'art.19, comma terzo, del d.lgs. n. 507 del 1999 - Fermo amministrativo del veicolo e ritiro della patente - Natura - Sanzioni accessorie conseguenti di diritto a quella pecuniaria per guida di veicolo con patente scaduta - Estinzione della sanzione pecuniaria per intervenuto pagamento - Effetti sulla permanenza in vigore di quella accessoria - Sussistenza - Esclusione - Richiamo alla ordinanza della Corte costituzionale n. 33 del 2001.
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE
L'art. 126, comma 7, cod. strad., nel testo modificato dall'art. 19, comma terzo, del d.lgs. n. 507 del 1999, dopo aver stabilito la sanzione pecuniaria per chi guida con patente la cui validità sia scaduta, dispone che alla violazione conseguono le sanzioni amministrative accessorie del ritiro della patente di guida e del fermo del veicolo per un periodo di tre mesi. Esse conseguono quindi di diritto all'applicazione della sanzione pecuniaria, e la estinzione di questa per intervenuto pagamento non comporta alcun effetto sulla permanenza in vigore di quelle, come precisato anche dalla giurisprudenza costituzionale (ord. n. 33 del 2001).
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 126 com. 7, Decreto Legisl. 30/12/1999 num. 507 art. 19 com. 3 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)