diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 15108 del 22/06/2010 (Rv. 613726 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - PROCEDIMENTO - ISTRUTTORIE | Verbale di accertamento - Fede privilegiata - Limiti - Fattispecie in tema di rilevamento di violazione ex art. 141 cod. strada.
Stato
decisa il 2010-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613726-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - PROCEDIMENTO - ISTRUTTORIE

La pericolosità della condotta di guida prevista dall'art. 141 cod. strada deve essere desunta dalle caratteristiche e dalle condizioni della strada e del traffico e da ogni altra circostanza di qualsiasi natura; pertanto, la relativa valutazione costituisce il portato di un giudizio dei verbalizzanti che implica un'attività di elaborazione da parte degli stessi, i quali devono rilevare i fatti in accadimento e sottoporli a critica, per desumerne la valutazione di congruità ai criteri di buona condotta di guida o, appunto, di pericolosità. Ne consegue che detta valutazione è priva dell'efficacia probatoria privilegiata prevista dall'art. 2700 cod. civ. e la sua contestazione nel giudizio di opposizione non richiede la proposizione della querela di falso. (Nella specie, la Corte, alla stregua del principio enunciato, ha rigettato il ricorso e confermato la sentenza impugnata con la quale era stato ritenuto che il verbale di accertamento relativo all'omessa regolazione della velocità in prossimità di un'intersezione non poteva godere della suddetta fede privilegiata).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2699, Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Strada art. 141 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)