Sez. 1, Sentenza n. 2759 del 16/11/1967 (Rv. 330295 - 01)
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE - GIRATA DA PARTE DI UN CORRENTISTA ALLA BANCA DI UN ASSEGNO BANCARIO TRATTO DA UN TERZO SU ALTRA BANCA - MANCATO PAGAMENTO E ADDEBITO DELL'ASSEGNO SUL CONTO CORRENTE DEL GIRANTE - LEVATA DEL PROTESTO - OBBLIGO DELLA BANCA - LIMITI.*
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE - GIRATA DA PARTE DI UN CORRENTISTA ALLA BANCA DI UN ASSEGNO BANCARIO TRATTO DA UN TERZO SU ALTRA BANCA - MANCATO PAGAMENTO E ADDEBITO DELL'ASSEGNO SUL CONTO CORRENTE DEL GIRANTE - LEVATA DEL PROTESTO - OBBLIGO DELLA BANCA - LIMITI.*
In tema di conto corrente bancario, nell'ipotesi che il correntista abbia girato alla banca un assegno bancario tratto da un terzo a suo favore su altra banca e l'importo dell'assegno sia stato accreditato sul conto corrente, tra gli obblighi che incombono alla banca nella sua veste di mandataria rientra quello di far levare il protesto onde conservare integre le ragioni del rimettente ma quando non vi siano obbligati di regresso, la omessa levata del protesto perde ogni pratica Rilevanza, bastando la semplice restituzione del titolo a far ritenere conseguita, da parte del rimettente, la reintegrazione nelle proprie ragioni, a norma dell'art. 1829 cod.civ..*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1857, Cod. Civ. art. 1829 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)