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Sez. L, Sentenza n. 9894 del 06/10/1993 (Rv. 483881 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Disciplinare | Fatti tardivamente contestati e fatti successivi tempestivamente contestati - Unificazione - Ammissibilità - Condizione.
Stato
decisa il 1993-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483881-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Disciplinare

In tema di licenziamento, il principio di immediatezza della contestazione dell'addebito non esclude che fatti tardivamente contestati (i quali non possono da soli portare a sanzione disciplinare) possano essere unificati con fatti successivi tempestivamente contestati, al fine di una globale valutazione del comportamento del lavoratore o di una migliore valutazione della gravità degli ultimi episodi, sempre che questi, isolatamente considerati, abbiano una certa rilevanza disciplinare.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)