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Sez. 3, Sentenza n. 2199 del 22/10/1965 (Rv. 314160 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - COSTITUZIONE DELLE PARTI - MANCATA ISCRIZIONE A RUOLO - RIASSUNZIONE DELL'APPELLATO - TERMINI PER LA COSTITUZIONE DELL'APPELLANTE.*
Stato
decisa il 1965-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/314160-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - COSTITUZIONE DELLE PARTI - MANCATA ISCRIZIONE A RUOLO - RIASSUNZIONE DELL'APPELLATO - TERMINI PER LA COSTITUZIONE DELL'APPELLANTE.*

Nel procedimento di appello, qualora nessuna delle parti si sia costituita nel proprio termine e la riassunzione della causa sia avvenuta ad iniziativa dell'appellato, il termine per la Costituzione dello appellante e quello stabilito dall'art.166 cod.proc.civ. per la Costituzione del contenuto.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 347

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)