Sez. U, Sentenza n. 1555 del 08/03/1986 (Rv. 444929 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - IN GENERE - OCCUPAZIONE SENZA TITOLO DI ALLOGGIO - ORDINA DI RILASCIO DEL PRESIDENTE DELL'ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI - OPPOSIZIONE DELL'OCCUPANTE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - IN GENERE - OCCUPAZIONE SENZA TITOLO DI ALLOGGIO - ORDINA DI RILASCIO DEL PRESIDENTE DELL'ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI - OPPOSIZIONE DELL'OCCUPANTE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
In tema di edilizia residenziale pubblica, e con riguardo all'ordine di rilascio di alloggio, che il Presidente dell'istituto autonomo per le case popolari emetta, a norma dell'art. 18 del d.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035, con efficacia di titolo esecutivo, nei confronti dell'occupante senza titolo, l'opposizione da quest'ultimo proposta, per far valere il proprio diritto a conservare il godimento dell'immobile (nella specie, in forza di un rapporto di lavoro con mansioni di custode dell'edificio in cui si trovava l'alloggio), spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che l'art. 11 tredicesimo comma del predetto decreto, il quale devolve al pretore l'opposizione contro l'ordine di rilascio per decadenza dall'assegnazione, configura espressione di un principio generale applicabile anche all'analogo caso del rilascio per occupazione senza titolo, in coerenza con la natura di diritti soggettivi delle posizioni cui si ricollega detta opposizione. (V 5685/80, mass n 409532; (V 4747/79, mass n 401326).*
Riferimenti normativi: DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 11 CORTE COST., DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 16 CORTE COST., DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 17 CORTE COST., DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)