Sez. 1, Sentenza n. 6841 del 18/04/1984 Ud. (dep. 20/07/1984) Rv. 165382 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI COMUNI - SEVIZIE E CRUDELTÀ - ATTENUANTI COMUNI - IN GENERE - DIMINUENTE DEL VIZIO PARZIALE DI MENTE - COMPATIBILITÀ DELLE DUE CIRCOSTANZE - LIMITI.*
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI COMUNI - SEVIZIE E CRUDELTÀ - ATTENUANTI COMUNI - IN GENERE - DIMINUENTE DEL VIZIO PARZIALE DI MENTE - COMPATIBILITÀ DELLE DUE CIRCOSTANZE - LIMITI.*
Se è vero che non sussiste in astratto alcuna incompatibilità logica tra l'aggravante di aver agito con crudeltà verso le persone e la diminuente del vizio parziale di mente, dato che operano su piani diversi (dolo e imputabilità), tuttavia deve escludersi la possibilità di coesistenza delle due circostanze, allorché la condotta inumana e crudele sia stata l'effetto della malattia, vale a dire una manifestazione patologica del vizio di mente la quale abbia sconvolto, in tutto o in parte, il processo intellettivo o volitivo del soggetto.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 61 com. 4, Cod. Pen. art. 89 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)