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Sez. L, Sentenza n. 8629 del 24/06/2000 (Rv. 538004 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Insufficienza e contraddittorietà della motivazione - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie relativa alla determinazione della nozione di "malattia di carattere oncologico" ai fini della durata del periodo di conservazione del posto di lavoro.
Stato
decisa il 2000-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538004-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE

Il vizio di insufficiente motivazione, denunciabile con ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., si configura nella ipotesi di carenza di elementi, nello sviluppo logico del provvedimento, idonei a consentire la identificazione del criterio posto a base della decisione, ma non anche quando vi sia difformità tra il significato ed il valore attribuito dal giudice di merito agli elementi delibati, e le attese e deduzioni della parte al riguardo; mentre il vizio di contraddittoria motivazione, che ricorre in caso di insanabile contrasto tra le argomentazioni logico - giuridiche addotte a sostegno della decisione, tale da rendere incomprensibile la "ratio decidendi", deve essere intrinseco alla sentenza, e non risultare dalla diversa prospettazione addotta dal ricorrente. (Nella specie il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva ritenuto, facendo proprie le considerazioni al riguardo del consulente tecnico, che non potesse essere ricompresa tra le "malattie di carattere oncologico", ai fini della maggiore durata del periodo di comporto prevista dal contratto collettivo, la formazione di un polipo iperplastico, classificabile, in base all'esame istologico eseguito al momento dell'asportazione, quale displasia, cioè quale lesione precancerosa solo suscettibile di degenerare in lesione neoplastica in difetto di tempestiva rimozione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)