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Sez. 2, Sentenza n. 168 del 30/01/1967 Ud. (dep. 30/05/1967) Rv. 104383 - 01

REATI CONTRO IL MATRIMONIO - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - NOZIONE - STATO DI UBRIACHEZZA NON ACCIDENTALE DELL'AGENTE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1967-01-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/104383-01

REATI CONTRO IL MATRIMONIO - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - NOZIONE - STATO DI UBRIACHEZZA NON ACCIDENTALE DELL'AGENTE - IRRILEVANZA.*

A concretare l'elemento psicologico del delitto di maltrattamenti e sufficiente la coscienza e la volonta degli Atti lesivi compiuti, senza che occorra un dolo specifico caratterizzato da un particolare sentimento di odio o da una speciale finalita di danno; tale coscienza e tale volonta non possono restare escluse per lo stato di ubriachezza non accidentale del soggetto attivo del reato. (Conf in genere per la sufficienza del dolo generico 100547, 102432, (V 100792, 100979, anno 1966).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 92 CORTE COST., Cod. Pen. art. 572 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 42 CORTE COST., Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)