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Sez. 1 - , Ordinanza n. 38366 del 03/12/2021 (Rv. 663466 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO LA PROLE - IN GENERE | Genitori divorziati - Figlio ampiamente maggiorenne, in possesso di titolo di studio ma non autosufficiente - Soddisfacimento dell’esigenza ad una vita dignitosa - Strumenti - Assegno di mantenimento corrisposto dal genitore - Esclusione - Accesso a strumenti sociali di sostegno al reddito - Obbligo alimentare endofamiliare - Permanenza.
Stato
decisa il 2021-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663466-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO LA PROLE - IN GENERE

Il figlio di genitori divorziati, che abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso.

Cod. Civ. art. 147 CORTE COST., Cod. Civ. art. 337 ter com. 4, Cod. Civ. art. 337 quinquies, Cod. Civ. art. 337 septies

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)