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Sez. 1, Ordinanza n. 25495 del 17/09/2025 (Rv. 676323-01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE | Unione civile - Assegno divorzile - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2025-09-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676323-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE

Nell'unione civile, così come nel matrimonio, l'assegno divorzile può riconoscersi ove, previo accertamento della inadeguatezza dei mezzi del richiedente, se ne individui la funzione assistenziale e la funzione perequativo-compensativa: mentre la sola funzione assistenziale può giustificare il riconoscimento di un assegno - che, in questo caso, non viene parametrato al tenore di vita, bensì a quanto necessario per soddisfare le esigenze esistenziali dell'avente diritto - la funzione compensativa, che assorbe quella assistenziale, giustifica il riconoscimento di un assegno commisurato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale dell'altra parte.

Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 20/05/2016 num. 76 art. 1 com. 20 CORTE COST., Legge 20/05/2016 num. 76 art. 1 com. 25 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)