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Sez. L, Sentenza n. 137 del 08/01/1983 (Rv. 424939 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE - DECORRENZA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1983-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424939-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE - DECORRENZA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

La rivalutazione monetaria dei crediti di lavoro prevista dal terzo comma dell'art. 429 cod. proc. civ., nel testo introdotto dalla legge n. 533 del 1973, deve essere effettuata con decorrenza dalla data di maturazione dei crediti, ancorché questa sia anteriore all'entrata in vigore della legge citata, e con esclusivo riferimento agli indici dei prezzi calcolati dall'ISTAT per la scala mobile per i lavoratori dell'industria, senza possibilità di ricorso al criterio di valutazione equitativa, che l'art. 432 cod. proc. civ. prevede solo per l'ipotesi di oggettiva impossibilità di determinare la somma dovuta.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 150 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 150 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 20 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 30

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)