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Sez. 5, Sentenza n. 7133 del 11/04/1984 Ud. (dep. 21/08/1984) Rv. 165472 - 01

PENA - IN GENERE - SANZIONE SOSTITUTIVA - APPLICABILITÀ - MENZIONE NELLA COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - OBBLIGO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1984-04-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/165472-01

PENA - IN GENERE - SANZIONE SOSTITUTIVA - APPLICABILITÀ - MENZIONE NELLA COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - OBBLIGO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*

L'avviso di cui all'art. 84 legge 24 novembre 1981 n. 689 (applicabilità di sanzione sostitutiva) ha natura informativa di una facoltà espressamente prevista dalla legge e non è statuito a pena di nullità. Ne consegue che, qualora l'imputato, anche in caso di omissione dell'avviso nella comunicazione giudiziaria, non abbia richiesto l'applicazione della sanzione sostitutiva prima del compimento delle formalità di apertura del dibattimento, resta preclusa la facoltà del giudice di applicare la sanzione stessa nell'ulteriore corso o in successivi stati e gradi del procedimento. (Conf mass n 159979; (Conf mass n 163122).*

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 84 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)