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Sez. 1, Sentenza n. 39243 del 04/07/2024 Ud. (dep. 25/10/2024) Rv. 287131-03

REATI CONTRO LA PERSONA - IN GENERE | Art. 604-bis, comma terzo, cod. pen. - Messaggi dal contenuto negazionista inviati privatamente su “whatsapp” - Configurabilità della condotta di propaganda - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2024-07-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287131-03

REATI CONTRO LA PERSONA - IN GENERE

Non integra il delitto di propaganda per motivi di discriminazione razziale l'invio in forma privata, tramite l'applicazione "whatsapp", di messaggi contenenti "link" che riportano a filmati sul pensiero negazionista dell'Olocausto, corredati dall'invito rivolto all'interlocutore a guardarli ed a maturare una propria riflessione sul punto, poiché la propaganda presuppone la diffusività delle idee presso un numero indeterminato di persone e la concreta idoneità della condotta a trovare consensi nel pubblico.

Cod. Pen. art. 604 bis com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)