diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2879 del 06/10/1972 (Rv. 360610 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - LITISCONSORZIO NECESSARIO - INSUSSISTENZA - EFFETTI DELLA SENTENZA - LIMITI SOGGETTIVI.*
Stato
decisa il 1972-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360610-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - LITISCONSORZIO NECESSARIO - INSUSSISTENZA - EFFETTI DELLA SENTENZA - LIMITI SOGGETTIVI.*

Non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario nella revindica, essendo l'Azione intesa all'accertamento della proprieta dell'attore ed al conseguente Obbligo di rilascio del convenuto, ancorche l'esecuzione della pronuncia giudiziale relativa possa essere poi ostacolata dalla eventuale opposizione di altri interessati rimasti estranei al processo. Naturalmente la sentenza sara idonea a spiegare l'effetto pratico di escludere da ogni pretesa sulla cosa soltanto chi sia convenuto in giudizio, e l'accertamento in essa consacrato fara stato fra i soli soggetti che parteciparono al giudizio. (Conf 136'68, mass n 330983).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)