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Che approva la Tariffa in materia penale

Testo in vigore al

Art. 228

1. Le tasse e le indennita' di trasferta dovute agli uscieri per avvisi, notificazioni di sentenze, ordinanze o parcelle, per precetto, atti esecutivi ed altre relative alle riscossioni delle multe e spese di giustizia non saranno anticipate dall'erario, ma saranno ripetibili soltanto dai condannati e dalle persone responsabili per essi, ad eccezione della tassa che fosse dovuta ai testimoni agli atti di pignoramento.

Art. 229

1. Tuttavolta che esistano depositi a titolo di cauzione o somme di denaro sotto sequestro e di spettanza dei debitori, che sieno sufficienti al rimborso di quanto e' dovuto, essi potranno comparire personalmente od a mezzo di mandatario onde si proceda alla liquidazione delle spese in suo contraddittorio, ed in tal caso se ne fara' risultare con verbale alla presenza del pretore o del presidente, dai quali sara' pronunziata la risoluzione del sequestro e si ordinera' la restituzione della somma residua che verra' eseguita dal cancelliere, il quale dovra' essere munito di speciale mandato dalla parte, sempreche' si tratti di somme esistenti presso la Cassa dei depositi e prestiti.

Capo V. Dei versamenti delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia e del riparto delle somme dovute ai cancellieri ed agli uscieri.

Art. 230

1. Le somme per multe od ammende e per tassa di bollo, tasse a periti e testimoni, indennita' di trasferta ed altre spese anticipate state riscosse dai cancellieri, ed iscritte a termini dell'articolo 219, saranno versate senza alcuna ritenzione di decimo agli agenti demaniali al fine di cadun mese o nei primi cinque giorni di quello successivo quando in complesso non oltrepassino le lire trecento.

2. Quando le somme riscosse eccedano le lire trecento dovranno essere versate nel termine di giorni cinque dalla data dell'ultimo pagamento, e contravvenendo a questa disposizione incorreranno nell'ammenda di lire dieci per ogni cinque giorni di ritardo.

3. Il ministero delle finanze provvedera' con speciali disposizioni al riparto fra gli agenti demaniali ed i cancellieri dell'aggio sulle riscossioni delle pene pecuniarie e delle spese anticipate.

Art. 231

1. Il versamento delle somme accennate nel precedente articolo sara' accompagnato da un elenco in doppio originale conforme al modulo che sara' prescritto dal ministero delle finanze, e portante tutte le indicazioni ivi richieste.

2. Le somme vi saranno notate separatamente per cadun debitore e distinguendo le pene pecuniarie da quanto fu pagato in anticipazione dall'erario, o e' dovuto per atti originali e per bollo; esse verranno addizionate in fin di pagina in entrambi gli originali, e vi si indichera' in tutte lettere l'ammontare complessivo del versamento fatto colla data e firma del cancelliere che lo eseguisce.

3. Gli agenti demaniali rilascieranno ricevuta a margine o a piedi di quello dei due elenchi che verra' restituito allo stesso cancelliere a suo scarico, e nel tempo stesso indicheranno il volume, il numero d'ordine ed il foglio in cui fu eseguita l'iscrizione.

4. Queste menzioni saranno dai cancellieri riportate a margine degli articoli di credito nel registro prescritto dall'articolo 209, indicando pure il numero d'ordine degli elenchi restituiti che dovranno conservarsi riuniti in separato fascicolo.

Art. 232

1. Le somme dovute all'erario per dritti di cancelleria sugli atti penali ed altri relativi alla fattane riscossione verranno iscritte nel registro quitanze come dritti di originale e saranno dai cancellieri versate all'ufficio del registro cogli altri proventi da essi esatti a termini del n.° 443 della tariffa civile.

2. In tali somme verranno compresi tutti i dritti dovuti per gli atti penali ed altri eseguiti contro il condannato senza distinguere se fatti per delegazione o per propria competenza da altri uffici giudiziari, e neppure se sieno spediti od eseguiti da altri cancellieri.

3. Il decimo accordato dall'articolo 155 della legge 6 dicembre 1865, n.° 2626, e l'aggio di cui nel secondo capoverso dell'articolo 230 dovendo servire di compenso per la riscossione, saranno devoluti al cancelliere che l'avra' fatta, per essere impiegati nelle spese d'ufficio e nella parte residua ripartiti a senso dell'articolo 135 del regolamento generale giudiziario 14 dicembre 1865, n.° 2641.

Art. 233

1. I dritti di copia dovuti al cancelliere saranno iscritti a termini del capoverso dell'articolo 219 fra i proventi del mese in corso, e quelli spettanti ad altri cancellieri saranno ai medesimi trasmessi nel termine di giorni quindici dalla fatta riscossione e con vaglia postale dedotta la spesa a cio' occorrente.

2. Le bollette dell'ufficio postale e le quitanze, che dovranno essere spedite dai cancellieri e staccate dal loro registro a matrice, saranno inserte ai documenti relativi alla riscossione medesima a giustificazione del funzionario incaricato, osservando il prescritto dal successivo articolo 248.

Art. 234

1. I dritti dovuti agli uscieri per gli atti di loro ufficio compresi quelli di esecuzione saranno ai medesimi rimessi contro ricevuta, che dovra' pure inserirsi colle altre di cui nel precedente articolo.

2. Ove si tratti di uscieri addetti ad altri uffici le tasse dovranno trasmettersi ai cancellieri degli uffici medesimi nel termine e nel modo stabilito dallo stesso articolo.

3. I cancellieri non potranno consegnare alcuna somma agli uscieri anche contro ricevuta se contemporaneamente non si sono accertati, che ne fu eseguita l'iscrizione a repertorio.

Art. 235

1. I cancellieri saranno sempre responsabili in proprio delle somme delle quali non giustificassero il pagamento agli aventi dritto, nel termine stabilito dall'articolo 233, ed incorreranno nell'ammenda di lire cinque per ogni quindici giorni di ritardo nell'eseguirlo.

Art. 236

1. Quando si trattasse di pene pecuniarie incorse per contravvenzioni alle quali fosse applicabile il disposto dell'articolo 3.° della legge 26 gennaio 1865, n.° 2134, i cancellieri dovranno fare di cio' speciale menzione nei due elenchi trasmessi all'agente demaniale ed inserirvi a spese del debitore la copia del verbale e della sentenza pronunciata, e di quegli altri documenti che fossero richiesti.

Capo VI. Domande e concessioni di proroghe, ricorsi in grazia ed espiazione del carcere o degli arresti in via sussidiaria.

Art. 237

1. Se il debitore a cui fu notificato l'avviso di pagamento, vorra' far istanza per ottenere una dilazione o l'autorizzazione ad eseguire il pagamento a rate da stabilirsi, dovra' presentarla per iscritto indicando le cause che gli impediscono di soddisfare immediatamente il suo debito e quel piu' breve termine che gli possa occorrere per provvedervi.

2. Il cancelliere pero' non potra', accettando tale ricorso, sospendere gli atti esecutivi se non nel caso sia da lui giustificata la sua solvibilita' con certificati di catasto e d'ipoteche, o quando, non possedendo che beni mobili, sia da lui presentata una persona garante e notoriamente conosciuta come solvibile e residente nel mandamento.

3. In quest'ultimo caso il sigurta' dovra' presentarsi personalmente e, con verbale a redigersi, prestare sottomissione di soddisfare in proprio al debito ed alle spese quando non fosse accordata la chiesta dilazione, o che dal debitore principale si lasciasse trascorrere il termine prefisso.

4. Quando gia' si fosse proceduto ad atto di pignoramento e si abbiano con esso guarentigie sufficienti, bastera' che il sigurta' si obblighi al pagamento nel caso che la dilazione sia accordata.

Art. 238

1. Il ricorso presentato a termini dell'articolo precedente, dovra' essere dal cancelliere trasmesso nel termine di tre giorni al procuratore del Re, od al procuratore generale se si tratta di esecuzione di sentenza di corte d'appello, unitamente a copia del verbale di sottomissione, della parcella delle spese e di un estratto della sentenza di condanna, e cio' a spese del debitore instante.

2. Il procuratore generale od il procuratore del Re, quando riconoscano che le offerte garanzie o la constatata solvibilita' del condannato assicurano il pagamento delle somme dovute all'Erario, esprimeranno il loro avviso indicandone i motivi colla nota stessa con cui comunicheranno gli atti ricevuti al direttore demaniale del loro distretto.

3. Il direttore demaniale quando concorra nell'avviso espresso lo indichera' nella nota colla quale fara' restituzione degli atti medesimi onde possa accordarsi la dilazione; in caso di dissenso dovra' riferirne al ministero delle finanze che provvedera' sul ricorso presentato, ed in modo definitivo.

4. Eseguita la trasmissione, il cancelliere dovra' sospendere gli atti esecutivi, anche quando gia' si fossero iniziati, fino a che non gli sieno state comunicate le superiori disposizioni e fino a che sia trascorso il termine che si fosse accordato.

Art. 239

1. I cancellieri non potranno sospendere il corso degli atti esecutivi, anche quando da alcuno dei debitori si giustificasse di aver presentato ricorso in grazia, a meno che per speciali circostanze cio' fosse loro prescritto dal procuratore generale o dal procuratore del Re, o dal direttore demaniale a senso dell'articolo 1 lettera b del regio decreto 14 agosto 1864, n.° 1897 ed articolo 8, n.° 1.° di quello in data 17 luglio 1862, n.° 760.

2. Le sospensioni accordate dovranno essere immediatamente notificate all'altra autorita' che avrebbe avuto uguale facolta'; esse non potranno rinnovarsi ne' eccedere mai i termini fissati nell'articolo 256.

Art. 240

1. Quando a seguito di ricorso in grazia presentato, si fosse ordinata la sospensione degli atti, e fossero trascorsi mesi due dall'accordata sospensione senza che si conosca la provvidenza emanata, i cancellieri dovranno rivolgersi al procuratore del Re il quale richiedera' direttamente al ministero di grazia e giustizia le opportune direzioni.

Art. 241

1. Presentandosi dal condannato non ditenuto il decreto di grazia, il cancelliere non potra' tenerne conto per la sospensione degli atti finche' non sia giustificata l'esecuzione del prescritto dall'articolo 827 del codice di procedura penale e pagata la tassa di cui alli numeri 32 e 33 dello stato annesso alla presente tariffa.

2. La stessa norma si osserva nei casi d'amnistia o d'indulto per cio' che si riferisce all'esecuzione delle prescrizioni contenute negli articoli 830 e 831 del codice stesso.

Art. 242

1. Esauriti gli atti prescritti dagli articoli 214, 215 e 221 quando sia realmente constatata l'insolvibilita' dei debitori di pene pecuniarie, i cancellieri dovranno entro giorni tre iscriverli nella rubrica alfabetica di cui al secondo capoverso dell'articolo 253, e quindi rimettere i documenti indicati alli numeri 2, 4, 5, 8 e 9 dell'articolo 248 al pubblico ministero od al pretore ai quali spetta il curare l'esecuzione della sentenza, ed in caso di omissione incorreranno nell'ammenda di lire dieci; quando lasciassero trascorrere il termine utile e la pena venisse a prescriversi, saranno tenuti in proprio verso l'erario al pagamento delle pene pecuniarie.

Art. 243

1. La rimessione degli atti ora accennata dovra' essere fatta con apposita nota scritta in doppio originale e nella quale sia indicato, che viene eseguita per le provvidenze opportune onde abbia luogo l'espiazione della pena sussidiaria e si accenni la data in cui questa sarebbe prescritta.

2. Uno degli originali della nota dovra' restituirsi al cancelliere a suo scarico munita di ricevuta colla data e firma del rappresentante il pubblico ministero o del pretore, e verra' inserta nel relativo fascicolo a senso dell'articolo 248.

3. Gli atti accennati nel precedente articolo dovranno essere restituiti nel termine di trenta giorni, ed i cancellieri dovranno farne richiesta quando fosse trascorso inutilmente.

4. Delle eseguite trasmissioni si dovra' fare annotazione a margine dell'articolo di credito.

Capo VII. Verifiche periodiche e straordinarie e disposizioni generali.

Art. 244

1. I procuratori generali, i Procuratori del Re, i direttori ed ispettori demaniali ed i pretori sono in debito di sorvegliare all'esatta applicazione delle prescrizioni contenute nella presente tariffa.

2. Ove insorgano divergenze fra le autorita' giudiziarie e le demaniali, dovranno riferirne in via gerarchica ai rispettivi ministeri.

Art. 245

1. I cancellieri delle corti e dei tribunali dovranno allo scadere di ciascun bimestre e nei primi dieci giorni del mese successivo presentare ai rispettivi procuratori generali o procuratori del Re il registro prescritto dall'art. 209 onde procedere al riscontro delle fatte iscrizioni e rilevare:

2. 1.° Se tutti gli articoli di credito portati dalle sentenze, ordinanze od atti di desistenza vi furono annotati, e se cio' fu eseguito nel termine prescritto, in quale numero nel bimestre e quale la somma totale dovuta;

3. 2.° Quanti sono quelli riscossi nel bimestre scaduto, e per quale somma;

4. 3.° Quanti sono quelli rimasti ad esigersi, e quale la somma complessiva dovuta;

5. 4.° Quanti articoli siensi esatti che si riferiscano ai mesi anteriori, quale la somma percepita per essi; quale il residuo a riscuotersi e quanti gli articoli relativi.

Art. 246

1. Nell'eseguire la verifica prescritta coll'articolo precedente, i procuratori generali ed i procuratori del Re dovranno pure far risultare dal verbale se le iscrizioni nel registro quitanze (n.° 412 della tariffa civile) sieno state fatte regolarmente, e se le multe od ammende, le spese anticipate dall'erario e quelle di bollo sieno state versate all'ufficio del registro nei termini fissati dall'art. 230 e nella somma integrale riscossa.

Art. 247

1. Gli stessi funzionari dovranno riconoscere e far constare se sieno stati iscritti a registro dritti di copia, se trasmessi agli aventi dritto le somme loro dovute per atti eseguiti, e se gli atti di esecuzione e le quitanze sieno regolamente tenute nel registro prescritto dall'articolo seguente.

2. I verbali di cui negli articoli precedenti dovranno essere riuniti in speciale registro con numero d'ordine progressivo, e di esso si fara' un cenno a calce dell'ultima iscrizione di cadun bimestre.
Questa menzione sara' firmata dal cancelliere.

Art. 248

1. I cancellieri dovranno pure tenere riuniti in altrettanti fascicoli quanti sono gli articoli di credito iscritti, tutti i documenti che devono giustificare l'esecuzione da essi data alle prescrizioni della presente tariffa per la riscossione delle multe ed ammende e delle spese, e cosi':

2. 1.° La copia della parcella colla relazione di notificazione per parte dell'usciere;

3. 2.° L'avviso di pagamento pure colla relazione d'usciere;

4. 3.° La nota d'iscrizione ipotecaria;

5. 4.° La copia di sentenza in forma esecutiva colla relazione di notificazione e precetto;

6. 5.° Il verbale di pignoramento;

7. 6.° Il verbale di vendita;

8. 7.° I vaglia postali e le quitanze ritirate dai cancellieri ed uscieri. E se gli atti eseguiti furono infruttuosi;

9. 8.° La deliberazione municipale con a calce la dichiarazione del pretore;

10. 9.° La nota di trasmissione dei documenti al procuratore del Re (art. 243).