Sez. 1, Sentenza n. 5324 del 13/05/1991 (Rv. 472121 - 01)
Vendita - Singole specie di vendita - A rate con riserva di proprietà - Patto di riservato dominio (riserva di proprietà) - Opponibilità a terzi - In genere | Vendita di un bene mobile con riserva di proprietà - Stipulazione verbale - Validità - Opponibilità della riserva di proprietà ai creditori del compratore - Atto scritto - Necessità - Riserva di proprietà contenute di un documento, successivo alla vendita, accertante l'avvenuta stipulazione del patto - Ammissibilità - Patto di riservato dominio con data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento del compratore - Stipulazione successiva alla vendita del bene mobile - Opponibilità alla massa fallimentare - Non contestualità tra la riserva di proprietà e la vendita - Esercizio dell'azione revocatoria fallimentare volta a farla valere - Inefficacia del patto di riservato dominio.
Vendita - Singole specie di vendita - A rate con riserva di proprietà - Patto di riservato dominio (riserva di proprietà) - Opponibilità a terzi - In genere
Con riguardo alla vendita di un bene mobile, con riserva di proprietà, che puo ' essere validamente stipulata anche verbalmente, l'atto scritto è necessario solo ai fini dell'opponibilità della detta riserva di proprietà ai creditori del compratore e può consistere, oltre che nella scrittura contenente le dichiarazioni negoziali originarie, anche in un documento successivo alla vendita, inteso ad accertare o riconoscere l'avvenuta stipulazione della riserva e redatto al solo fine di acquisire certezza di data ai fini dell'opponibilità, atteso che, secondo il dettato dell'art. 1524 cod. civ., la suddetta riserva deve risultare da atto scritto, ma non necessariamente trovare nell'atto scritto la fonte negoziale del rapporto. Pertanto, il patto di riservato dominio che sia munito di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento del compratore è opponibile alla massa fallimentare anche se stipulato successivamente alla vendita del bene mobile, salva l'inefficacia del medesimo patto derivante dall'esercizio di azione revocatoria fallimentare volta a far valere la non contestualità tra la riserva di proprietà e la vendita.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1524, Legge Falliment. art. 45, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 45, Legge Falliment. art. 64, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 64, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)