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Sez. 3, Sentenza n. 4231 del 28/04/1999 (Rv. 525838 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE | Riduzione della capacità lavorativa generica - Risarcibilità della stessa quale danno biologico - Necessità - Autonoma rilevanza della stessa anche quale danno patrimoniale - Possibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/525838-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE

Il danno patrimoniale alla persona può essere liquidato soltanto quando si accerti anche a mezzo di presunzioni semplici che il singolo soggetto danneggiato che agisce per il risarcimento, per effetto del fatto lesivo della sua integrità psicofisica, subirà una perdita della sua specifica capacità futura di guadagno. In difetto di tale prova, la menomazione della sua capacità lavorativa, non incidente sulla specifica capacità futura di guadagno, deve rilevare sotto il profilo del danno alla salute.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)