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Sez. L, Sentenza n. 753 del 27/01/1987 (Rv. 450448 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE - QUALIFICHE - IN GENERE - ACCERTAMENTO DELLA NATURA DELLE MANSIONI IN RAPPORTO ALLA QUALIFICA SPETTANTE AL LAVORATORE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALLE MANSIONI DI UN DIPENDENTE DELL'AZIENDA DEL GAS AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA D'IMPIEGATO DI CATEGORIA A.*
Stato
decisa il 1987-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450448-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE - QUALIFICHE - IN GENERE - ACCERTAMENTO DELLA NATURA DELLE MANSIONI IN RAPPORTO ALLA QUALIFICA SPETTANTE AL LAVORATORE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALLE MANSIONI DI UN DIPENDENTE DELL'AZIENDA DEL GAS AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA D'IMPIEGATO DI CATEGORIA A.*

L'accertamento della natura delle mansioni svolte dal lavoratore, compiuto dal giudice del merito ai fini della Determinazione della qualifica spettante al lavoratore medesimo alla stregua della disciplina collettiva applicabile al rapporto, si risolve in un apprezzamento di fatto, che è incensurabile in Sede di legittimità, ove sorretto da motivazione immune da vizi e da violazioni delle regole legali di ermeneutica nell'interpretazione della disciplina collettiva predetta. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata, sul punto, dalla S.C. - aveva in particolare escluso che le mansioni del lavoratore fossero caratterizzate da quegli elementi - poteri direttivi, d'iniziativa e di autonomia - necessari, alla stregua della contrattazione collettiva nazionale per i dipendenti delle aziende del gas, per l'attribuzione della qualifica impiegatizia di categoria a.). (V 2730/83, mass n 427633; (V 3872/82, mass n 421836; (V 5049/81, mass n 415835).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)