Sez. 1, Sentenza n. 11489 del 20/11/1993 (Rv. 484427 - 01)
Arbitrato - Arbitri - Compenso | Procedura di liquidazione ex art. 814 cod. proc. civ. - Arbitrato irrituale e perizia contrattuale - Applicabilità - Esclusione - Arbitro o perito - Designazione da parte del presidente del Tribunale - Irrilevanza.
Arbitrato - Arbitri - Compenso
La norma di cui al secondo comma dell'art. 814 cod. proc. civ., che prevede una speciale procedura di liquidazione delle spese e degli onorari arbitrali, è applicabile esclusivamente all'arbitrato rituale e non è estensibile alle diverse fattispecie dell'arbitrato irrituale e della perizia contrattuale che restano regolate, anche in ordine alla competenza, dalle norme ordinarie del codice di rito, ancorché l'arbitro o il perito siano stati designati dal presidente del tribunale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 814 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)