Sez. 1, Sentenza n. 18 del 03/01/2011 (Rv. 616414 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE | Revisione - Giustificato motivo - Mutamenti sopravvenuti - Necessità - Sussistenza - Valutazione comparativa - Criteri - Fattispecie.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE
Il provvedimento di revisione dell'assegno divorzile postula l'accertamento di una sopravvenuta e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi, secondo una valutazione comparativa idonea ad integrare i giustificati motivi di cui all'art. 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 allorchè, come nella fattispecie, alla sopraggiunta incapacità, per ragioni di età e di salute, di uno di essi di mantenersi da solo, come in precedenza avvenuto con attività lavorative saltuarie, si contrapponga lo sviluppo, da parte dell'altro coniuge, di una buona capacità di reddito.
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)