Sez. L, Sentenza n. 6578 del 03/12/1982 (Rv. 424216 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - "ULTRA" ED "EXTRA PETITA" - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - UTILIZZAZIONE DI ARGOMENTAZIONI DIVERSE DA QUELLE PROSPETTATE O DA QUELLE COSTITUENTI OGGETTO DI ATTENZIONE DELLE PARTI - ESCLUSIONE.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - "ULTRA" ED "EXTRA PETITA" - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - UTILIZZAZIONE DI ARGOMENTAZIONI DIVERSE DA QUELLE PROSPETTATE O DA QUELLE COSTITUENTI OGGETTO DI ATTENZIONE DELLE PARTI - ESCLUSIONE.*
La violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (art. 112 del cod. proc. civ.) non è configurabile quando il giudice, restando nei limiti segnati dal petitum e dalla causa petendi, utilizzi argomentazioni diverse da quelle prospettate dalle parti o sulle quali le parti non hanno soffermato la loro attenzione, giacché ciò attiene al potere-dovere del giudice di qualificazione giuridica del rapporto, su cui la domanda si fonda, ai fini della Determinazione del nomen iuris dell'Azione e delle eccezioni proposte e della ricerca delle norme e dei principi di diritto applicabili.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)