Sez. 6, Sentenza n. 18 del 15/01/1971 Ud. (dep. 11/03/1971) Rv. 117090 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - REVOCA DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA CONCESSA CON SENTENZA PRECEDENTE E DIVERSA - AMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - REVOCA DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA CONCESSA CON SENTENZA PRECEDENTE E DIVERSA - AMMISSIBILITA.*
Il giudice di appello, ove non vi abbia provveduto il giudice di primo grado, puo pronunciare la revoca della sospensione condizionale della pena, concessa con sentenza precedente, senza violare il divieto della reformatio in pejus, anche quando appellante e il solo imputato. Il divieto di revocare benefici (art 515, comma terzo cod proc pen) non si riferisce, infatti, all'ipotesi di benefici concessi con sentenza diversa e precedente, in quanto il provvedimento di revoca deve in tal caso essere emesso, anche contro la volonta dell'imputato, ai sensi dell'art 590 cod proc pen, con le forme degli incidenti di esecuzione, ne sussiste alcuna esigenza che detto provvedimento sia emesso soltanto in quest'ultima Sede.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 590, Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)