Sez. 1, Sentenza n. 2083 del 04/04/1995 Cc. (dep. 28/06/1995) Rv. 201744 - 01
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - Richiesta - Termine | Per il difensore - Notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza - Necessità - Equipollenti - Rilevanza - Esclusione.
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - Richiesta - Termine
In tema di misure cautelari personali il termine per il difensore per proporre la richiesta di riesame avverso una misura coercitiva decorre dalla notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza che dispone la misura, con esclusione di qualsiasi altro equipollente. (Nella specie la Corte ha ritenuto insufficiente a far decorrere il detto termine il fatto che il provvedimento cautelare era noto ai difensori a seguito del deposito degli atti presso la cancelleria del Tribunale in conseguenza dell'appello proposto dal pubblico ministero contro il provvedimento stesso).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)