Sez. L, Sentenza n. 141 del 15/01/1990 (Rv. 464813 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE - INFORTUNIO SUL LAVORO - CONDANNA PENALE IRREVOCABILE DEL DIPENDENTE DEL DATORE DI LAVORO ANCHE AL RISARCIMENTO IN FAVORE DELLE PARTI CIVILI - AZIONE DI REGRESSO DELL'INAIL NON COSTITUITOSI PARTE CIVILE - PRESCRIZIONE TRIENNALE EX ART. 112 D.P.R. N. 1124 DEL 1965 - APPLICABILITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE - INFORTUNIO SUL LAVORO - CONDANNA PENALE IRREVOCABILE DEL DIPENDENTE DEL DATORE DI LAVORO ANCHE AL RISARCIMENTO IN FAVORE DELLE PARTI CIVILI - AZIONE DI REGRESSO DELL'INAIL NON COSTITUITOSI PARTE CIVILE - PRESCRIZIONE TRIENNALE EX ART. 112 D.P.R. N. 1124 DEL 1965 - APPLICABILITÀ.*
In ipotesi di condanna penale irrevocabile - anche al risarcimento in favore delle parti civili - di un dipendente dell'impresa datrice di lavoro riconosciuto responsabile di infortunio sul lavoro, l'Azione di regresso esperita dall'i.N.A.I.L., non costituitosi parte civile nel processo penale, contro la datrice di lavoro ai sensi degli artt. 10 ed 11 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, per il rimborso delle prestazioni assicurative erogate, rimane soggetta alla speciale prescrizione triennale prevista dall'ultimo comma dell'art. 112 del citato d.P.R., non applicandosi non applicandosi la disposizione dell'art. 2953 cod. civ. (secondo cui "i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni"), atteso che con detta Azione l'istituto assicuratore esercita un diritto proprio e diverso dal diritto al risarcimento che i danneggiati (infortunati o loro superstiti) possono azionare nei confronti del datore di lavoro, anche se le due azioni hanno come comune presupposto la commissione di un illecito penale, mentre è in contrario irrilevante, in difetto di uno esplicito richiamo all'art. 2953 cod. civ., la formulazione del secondo comma dell'art. 11 del detto d.P.R. circa la sufficienza della sentenza che accerta la responsabilità civile a favore dei danneggiati a costituire in credito l'i.N.A.I.L. verso la persona civilmente responsabile. (V 2799/88, mass n 458421).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2953, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)