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Sez. 1, Sentenza n. 4086 del 03/04/1992 (Rv. 476578 - 01)

Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) (Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972) - Imposta locale sui redditi (I.L.O.R.) - In genere | Immobili appartenenti ad una società immobiliare e dalla stessa locati a terzi - Beni strumentali - Configurabilità - Esclusione - Reddito prodotto - I.L.O.R. - Assoggettabilità.
Stato
decisa il 1992-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476578-01

Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) (Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972) - Imposta locale sui redditi (I.L.O.R.) - In genere

Ai fini della deroga all'assoggettamento all'imposta locale sui redditi prevista dal quinto comma dell'art. 6 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 599 (con il richiamo dell'art. 40 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597) la nozione di "beni strumentali" va restrittivamente intesa, includendovi esclusivamente gli immobili che abbiano, come unica destinazione, quella di essere direttamente impiegati nell'espletamento di attività tipicamente imprenditoriali, così da non essere idonei alla produzione di un reddito autonomo rispetto a quello del complesso aziendale nel quale sono inseriti. Pertanto non possono essere considerati "strumentali" ai fini I.L.O.R. gli immobili appartenenti ad una società immobiliare e dalla stessa locati a terzi.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 21, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 40, DPR 29/09/1973 num. 599 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)