Sez. 3, Sentenza n. 1708 del 24/03/1979 (Rv. 398060 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSE - PROVVEDIMENTO DI RIUNIONE - NATURA - DISCREZIONALITA - LIMITI - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSE - PROVVEDIMENTO DI RIUNIONE - NATURA - DISCREZIONALITA - LIMITI - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Il provvedimento di riunione di cause ha carattere ordinatorio ed e insindacabile in Cassazione, posto che rientra nella facolta discrezionale del giudice di merito valutare l'opportunita o meno di riunire piu cause, non solo nel caso di connessione in senso proprio, ma anche quando ricorra, per motivi di economia processuale, una semplice convenienza di decidere contemporaneamente piu controversie; gli unici limiti al discrezionale apprezzamento della convenienza della riunione di piu processi sono rappresentati dal diverso grado in cui questi si trovino, con la possibile perdita di un grado di giurisdizione da parte di qualche controversia nel successivo sviluppo processuale e dalla possibile illegittima influenza di una causa sull'altra. (V 2042/76, mass n 380871).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)