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Sez. L, Ordinanza n. 24179 del 28/07/2026 (Rv. 679595-01)

IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE | Pubblico impiego privatizzato - Precariato - Stabilizzazione di lavoratori assunti con contratti di lavoro flessibile - Diritto alle differenze retributive conseguenti all'accertamento della natura subordinata del rapporto - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679595-01

IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE

In tema di pubblico impiego privatizzato, la stabilizzazione ex art. 20, comma 2, del d.lgs n. 75 del 2017 di lavoratori assunti con contratti di lavoro flessibile non esclude, ricorrendone i presupposti, il diritto a eventuali differenze retributive conseguenti all'accertamento dello svolgimento, in via di fatto, di prestazioni di lavoro subordinato, in difformità rispetto alla qualificazione formale del rapporto precario intercorso fra le parti, poiché la partecipazione alla

procedura di stabilizzazione non comporta un'implicita rinuncia a dette differenze. (Nella specie, la S.C. ha annullato l'impugnata sentenza che aveva respinto la domanda di accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro, proposta ex art. 2126 c.c. dal titolare di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, erroneamente ritenendo che l'accoglimento della stessa avrebbe comportato il venir meno del presupposto della stabilizzazione e che la stipula del contratto a tempo indeterminato avesse determinato l'implicita accettazione del precedente rapporto di lavoro flessibile, in quanto condizione di accesso a quello tempo indeterminato).

Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/05/2017 num. 75 art. 20 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)