diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3774 del 27/07/1978 (Rv. 393307 - 01)

SICILIA - POTESTA LEGISLATIVA - CONCORRENTE (O RIPARTITA) - LIMITI - PRINCIPII ED INTERESSI GENERALI CUI SI INFORMA LA LEGISLAZIONE DELLO STATO - TRIBUTI - POTESTA TRIBUTARIA REGIONALE - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI - LIMITI - RISCONTRO NEL "TIPO" DI ESENZIONI ACCOLTO NELLE LEGGI STATALI - NECESSITA - APPLICAZIONE ALTERNATIVA O CUMULATIVA CON LA LEGGE STATALE IN CASO DI COMPLETEZZA DELLA DISCIPLINA REGIONALE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393307-01

SICILIA - POTESTA LEGISLATIVA - CONCORRENTE (O RIPARTITA) - LIMITI - PRINCIPII ED INTERESSI GENERALI CUI SI INFORMA LA LEGISLAZIONE DELLO STATO - TRIBUTI - POTESTA TRIBUTARIA REGIONALE - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI - LIMITI - RISCONTRO NEL "TIPO" DI ESENZIONI ACCOLTO NELLE LEGGI STATALI - NECESSITA - APPLICAZIONE ALTERNATIVA O CUMULATIVA CON LA LEGGE STATALE IN CASO DI COMPLETEZZA DELLA DISCIPLINA REGIONALE - ESCLUSIONE.*

La regione siciliana, in forza della potesta legislativa concorrente, che l'art 36 dello statuto le attribuisce in materia tributaria, puo, nel rispetto dei principi e degli interessi generali cui si uniforma la legislazione dello stato in materia, introdurre quelle variazioni utili ad adattare le leggi regionali alle speciali necessita del suo territorio. Ne consegue che, stante l'ammissibilita di esenzioni fiscali nel sistema tributario generale e nella legge sulla finanza locale, deve riconoscersi alla regione il potere di emanare leggi che le contemplino, subordinatamente all'osservanza dei principi fondamentali della legislazione statale in rispondenza al sistema agevolativo riguardante il singolo tributo, cosicche la regione puo disporre di nuove e diverse esenzioni che trovino riscontro nel "tipo" accolto nelle leggi statali e riguardino un interesse regionale: dette norme, quando esauriscono la disciplina della materia e sempreche non possa farsi questione di legittimita costituzionale o di abrogazione per incompatibilita, con la legge statale, sono applicabili in via esclusiva, non essendo ipotizzabile, attesa la loro specialita, alcuna applicazione alternativa o cumulativa con la legge statale. (V 4648/77, mass n 388251).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 53, Regio Decr. Legge 15/05/1946 num. 455 art. 17 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/05/1946 num. 455 art. 36 CORTE COST., Legge 02/07/1949 num. 408 art. 14, Legge Reg. Sicilia 28/04/1954 num. 11 art. 2, Legge Reg. Sicilia 18/10/1954 num. 37 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)