Sez. 6, Sentenza n. 617 del 11/07/2013 Cc. (dep. 09/01/2014) Rv. 257843 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI | Procedimento applicativo - Trattazione in pubblica udienza - Richiesta del proposto o del difensore - Necessità - Mancanza - Nullità - Esclusione.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI
Non è viziato da nullità il decreto applicativo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, per violazione del principio di pubblicità dell'udienza stabilito dalla Corte costituzionale (sent. n. 93 del 2010 e n. 80 del 2011) e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (sent. 13 novembre 2007, Bocellari e Rizza c/ Italia), qualora il soggetto proposto non abbia richiesto, personalmente o tramite il difensore, che la trattazione del giudizio di merito si svolga in forma pubblica.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 7, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)